Ultimo aggiornamento: 8 Ottobre 2020

Affinché una spesa o un onere sia deducibile occorre che rispettare alcune condizioni, tra:
- la fattispecie deve rientrare tra quelle previste dalla legge; infatti, esiste una elencazione tassativa delle spese detraibili o deducibili;
- il contribuente deve avere effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell’anno d’imposta, in applicazione del principio di cassa e questa deve essere rimasta a suo carico. Su tale ultimo aspetto, come si dirà meglio in seguito, va ricordato che alcune spese possono essere deducibili anche se sostenute nell’interesse di persone fiscalmente a carico del contribuente;
- la spesa deve risultare da apposita documentazione (fattura, ricevuta, ecc.).
SPESE SOSTENUTE PER PERSONE FISICAMENTE A CARICO:
Si possono verificare i seguenti casi:
- Spese sostenute a favore di persone fiscalmente a carico di più soggetti (ad esempio, per il figlio a carico di entrambi i genitori): L’onere va ripartito in proporzione alla quota effettivamente sostenuta
- Spesa sostenuta per i figli: la deduzione/detrazione spetta, ove possibile, al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa
- Documento che comprova la spesa intestato al figlio: Le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute
- Volontà di ripartire le spese in misura diversa dal 50%: Nel documento che comprova la spesa occorre annotare la percentuale di ripartizione
- Uno dei due coniugi fiscalmente a carico dell’altro: Il coniuge non a carico può considerare l’intero ammontare della spesa
- Spese sostenute per soggetti non a carico (ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per familiari affetti da gravi patologie e delle spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap) : Non sono deducibili né per la persona che ha sostenuto l’onere né per quella che ha beneficiato della prestazione
SOGGETTI INTERESSATI ALLA DETRAZIONE:
A parte il diretto interessato, possono aver diritto alla detrazione anche altri soggetti, tra cui gli eredi o i familiari.
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.
I familiari interessati sono i seguenti:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati a affidati, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori, compresi i genitori naturali e quelli adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;
- i nonni e le norme, compresi quelli naturali.
SPESE SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE NELL’INTERESSE DEI FAMILIARI FISICAMENTE A CARICO:
Sono detraibili, anche se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, le seguenti spese:
- spese sanitarie;
- spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili;
- spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili;
- spese per l’acquisto di cani guida;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 e sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
- premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- spese per l’istruzione secondaria e universitaria;
- spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti;
- spese per attività sportive praticate da ragazzi;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli;
- spese per l’abbonamento al trasporto pubblico;
- spese in favore dei figli affetti da DSA;
- contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
ATTENZIONE:
Sono detraibili, anche se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, le seguenti spese:
- spese sanitarie;
- spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili;
- spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili;
- spese per l’acquisto di cani guida;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 e sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
- premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- spese per l’istruzione secondaria e universitaria;
- spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti;
- spese per attività sportive praticate da ragazzi;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli;
- spese per l’abbonamento al trasporto pubblico;
- spese in favore dei figli affetti da DSA;
- contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
Spese sostenute dal contribuente nell’interesse dei familiari fiscalmente non a carico:
Sono, inoltre, detraibili/deducibili, le seguenti spese anche se sostenute per familiari non a carico:
- spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta;
- spese funebri;
- spese mediche e di assistenza specifica di portatori di handicap.
Le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che, nel corso dell’anno, ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare.
SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO SOTTO FORMA DI RIMBORSI SPESE:
Nella Certificazione Unica vengono evidenziate le somme escluse dal reddito di lavoro dipendente, erogate dal datore di lavoro sotto forma di rimborsi spese che, se non rimborsate, avrebbero dato diritto a detrazioni d’imposta o alla deduzione dal reddito.
In particolare, nella CU sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese aventi rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- il rimborso non concorre alla formazione del reddito;
- la spesa rimborsata costituisce onere detraibile o deducibile.
Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione/deduzione per la parte non rimborsata. Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l’importo non rimborsato.
Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata.
IMPOSTA DI BOLLO:
L’imposta di bollo (attualmente pari a 2 euro) viene applicata sulle fatture esenti da IVA (ad esempio, quelle per prestazioni sanitarie) di importo superiore a euro 77,47 ed è detraibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura
Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta medica senza bollo può portare in detrazione le spese relative alla imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti.
SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICE:
I soci di società semplice hanno diritto di detrarre dal reddito o dedurre dall’imposta personale gli oneri di seguito indicati, nella stessa misura con la quale partecipano al reddito della società.
I soci di società semplice hanno diritto di dedurre dal reddito o detrarre dall’imposta personale alcuni oneri, nella stessa misura con la quale partecipano al reddito della società.