Ultimo aggiornamento: 10 Ottobre 2020

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) viene tassato all’atto della sua corresponsione al dipendente con la cosiddetta “tassazione separata”.
In particolare l’imponibile su cui calcolare l’imposta è ottenuto sommando gli importi dovuti, sulla base di due distinti conteggi:
- sulle somme maturate sino al 31 dicembre 2000;
- sulle somme maturate dal 1° gennaio 2001.
Occorre procedere alla suddivisione dello stesse in due parti:
- quota capitale, soggetta a tassazione IRPEF a titolo provvisorio;
- rivalutazione, da tassare, a partire dal 1° gennaio 2001, applicando l’imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione maturata dal 1° gennaio al 31 dicembre.
TASSAZIONE QUOTA CAPITALE (COMPRENSIVA DELLA RIVALUTAZIONE EFFETTUATA FINO AL 31 DICEMBRE 2000):
Per questa quota capitale del TFR è prevista la tassazione a titolo provvisorio da parte del datore di lavoro.
La liquidazione definitiva avviene direttamente a cura dell’Amministrazione finanziaria sulla base dell’aliquota media degli ultimi 5 anni.
Il datore di lavoro, al fine di tassare in acconto la quota capitale, deve seguire le seguenti modalità operative:
- determinare la base imponibile;
- determinare il reddito di riferimento;
- individuare l’aliquota media di tassazione;
- calcolare l’imposta.
BASE IMPONIBILE:
È costituita:
- dall’imponibile netto del trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31 dicembre 2000, comprensivo delle quote di rivalutazione annuali del TFR accantonato alla data del 31 dicembre 2000 maggiorato delle eventuali quote di TFR versate a fondi pensionistici e delle eventuali quote di anticipazione del TFR corrisposte entro la data del 31 dicembre 2000;
- dall’imponibile netto del solo trattamento di fine rapporto maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001 maggiorato delle eventuali quote di TFR versate a fondi pensionistici e delle eventuali quote di anticipazione del TFR corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2001, diminuito delle quote di rivalutazione maturate dal 1° gennaio 2001.
REDDITO DI RIFERIMENTO:
Serve per poter determinare l’aliquota media di tassazione e si determina moltiplicando la base imponibile per dodici e dividendo il risultato della moltiplicazione per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di commisurazione del TFR.
La formula da applicare è la seguente: RR = (I x 12) / Na:
I = indennità di fine rapporto,
Na = numero anni e frazione,
RR = reddito di riferimento.
ALIQUOTA MEDIA DI TASSAZIONE:
Per ricavare l’aliquota media di tassazione si calcola l’imposta sul reddito di riferimento applicando la tabella delle aliquote progressive dell’IRPEF in vigore nell’anno in cui è sorto il diritto alla percezione dell’indennità di trattamento di fine rapporto.
Con riferimento ai rapporti di lavoro che terminano il 31 dicembre dell’anno, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il diritto alla percezione del TFR sorge a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Pertanto, in ordine agli scaglioni e alle aliquote d’imposta da prendere in considerazione per il calcolo, si deve aver riguardo a tale ultimo anno.
In altre parole, supponendo il caso di un lavoratore che termina il rapporto di lavoro il 31 dicembre dell’anno x, si devono applicare gli scaglioni e le aliquote d’imposta in vigore dal 1° gennaio dell’anno x+1.
Dopo aver determinato l’imposta dovuta sul “reddito di riferimento”, si procede alla determinazione dell’aliquota media.
Quest’ultima si ottiene dividendo l’ammontare dell’imposta per l’ammontare del reddito di riferimento e moltiplicando il risultato x 100.
La formula è la seguente: aliquota media (Al) = (Im x 100) / RR:
Im = Imposta sul reddito di riferimento (RR).
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA:
Sull’ammontare della base imponibile al netto della detrazione d’imposta, se spettante, si applica l’aliquota media di tassazione e si ottiene l’imposta lorda.
Dall’imposta lorda devono essere detratti i seguenti importi:
- per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato (di qualsiasi durata) e a tempo indeterminato, che si risolvono nel periodo tra i 1° gennaio 2001, fino alla data di entrata in vigore della riforma del TFR e comunque non oltre il 31 dicembre 2005: 61,97 euro per ciascun anno di maturazione del TFR, a partire dal 1° gennaio 2001;
- per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni: ulteriori 61,97 euro per ciascun anno di maturazione del TFR a partire dal 1° gennaio 2001.
Per i periodi inferiori ad un anno, l’importo della detrazione è rapportato a mese.
ATTENZIONE:
Sulla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2001, non è possibile l’abbattimento di 309,87 euro per ciascun anno preso a base di commisurazione del trattamento di fine rapporto. Tale detrazione continua ad essere riconosciuta sull’importo del trattamento di fine rapporto e della rivalutazione monetaria maturati alla data del 31 dicembre 2000.
ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA PER CESSAZIONI AVVENUTE DAL 31 MARZO 2008:
È prevista una riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008 e, quindi, per i rapporti di lavoro cessati dal 31 marzo.
La detrazione è pari a:
- 70,00 euro, se il “reddito di riferimento” non supera 7.500,00 euro;
- il risultato della seguente operazione 50 + [20 x (28.000 – reddito di riferimento) / 20.500 se l’ammontare del “reddito di riferimento” è superiore a 7.500,00 euro ma non a 28.000,00 euro;
- il risultato della seguente operazione 50 + [20 x (30.000 – reddito di riferimento) / 2.000]
;se il “reddito di riferimento” è superiore a 28.000,00 euro ma non a 30.000,00 euro;
La detrazione riduce l’imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare. A questi effetti, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo virtuale.
La detrazione è riconosciuta dai sostituti d’imposta, in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d’imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.
LIQUIDAZIONE DEL TFR:
Concluse le predette operazioni, il datore di lavoro ottiene l’importo dell’indennità di fine rapporto, comprensiva del trattamento di fine rapporto e della rivalutazione maturata fino al 31 dicembre 2000, nonché dalla quota del trattamento di fine rapporto maturata dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, che deve liquidare al lavoratore.
N.B.:Nel caso in cui il dipendente abbia percepito anticipazioni di TFR ed abbia già pagato imposte, le stesse imposte dovranno essere dedotte dall’imposta lorda come sopra determinata.
RILIQUIDAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI FINANZIARI:
L’assoggettamento a tassazione da parte del datore di lavoro è a titolo d’acconto.
Infatti, l’Amministrazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (ovvero, se il soggetto che eroga il TFR non è sostituto d’imposta, entro il 31 dicembre successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore) procede alla riliquidazione dell’imposta in base all’aliquota media di tassazione relativa ai cinque anni precedenti all’anno in cui il lavoratore ha acquisito il diritto alla percezione del TFR.
L’aliquota media si ottiene effettuando il rapporto tra la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d’imposta, di ciascuno dei cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione e la somma dei redditi stessi considerati.
Nel caso in cui in uno o più dei cinque anni precedenti l’anno di maturazione del diritto a percepire il TFR non vi sia stato reddito imponibile, l’aliquota media è calcolata in riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile.
Se in tutti i cinque anni non vi è stato reddito imponibile, deve essere applicata l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito IRPEF.
TASSAZIONE DELLA QUOTA DI RIVALUTAZIONE DEL TFR MATURATA DAL 1° GENNAIO 2001:
Sulla quota annua di rivalutazione del TFR si deve applicare un’imposta sostitutiva, a titolo definitivo, nella misura del 17%.
Il versamento dell’imposta è a carico del sostituto d’imposta e va effettuato attraverso un versamento in acconto ed il successivo saldo.
Acconto: è pari al 90% della quota di rivalutazione del TFR maturata nell’anno precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative a TFR erogati nel corso dello stesso anno precedente.In alternativa, è possibile adottare un calcolo presunto pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto Va versato il 16 dicembre anno successivo a quello cui si riferisce la quota di rivalutazione del TFR con il codice tributo 1712
Saldo: è pari al 17% della quota di rivalutazione del TFR relativa all’anno precedente in cui si versa il saldo, comprensivo della rivalutazione dei dipendenti che hanno cessato il loro rapporto di lavoro nell’anno precedente a quello in cui si versa il saldo. Si versa il 16 febbraio anno successivo a quello cui si riferisce la quota di rivalutazione su cui l’imposta è stata calcolata, con codice tributo 1713.