Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2020
Con il termine “auto aziendali” si intende i veicoli (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocaravan ecc.) che il datore di lavoro, normalmente, concede in uso ai propri dipendenti.

Per capire come si tassano le auto aziendali occorre distinguere tra questi, tre diversi casi:
- veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale;
- veicoli concessi per uso promiscuo;
- veicoli concessi per uso esclusivamente personale.
VEICOLI CONCESSI PER USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE:
Se il veicolo è concesso in uso esclusivo aziendale, non si determina, per il dipendente, alcun fringe benefit tassabile.
Infatti, l’attribuzione del mezzo, da parte del datore di lavoro, non riveste alcun fine retributivo, essendo, invece, il mezzo uno strumento necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per il datore di lavoro, le spese e gli altri componenti negativi relativi sono interamente deducibili, nel caso in cui gli stessi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Si considerano strumentali i veicoli utilizzati in attività che non possono essere esercitate senza gli stessi (ad esempio, l’autovettura per i tassisti).
In tutti gli altri casi è prevista la deducibilità parziale del 20% con i seguenti limiti:
- 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan (limite elevato a 25.822,84 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio),
- 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori.
VEICOLI CONCESSI PER USO PROMISCUO:
Generalmente, il datore di lavoro concede, al dipendente, un veicolo da utilizzare sia per il lavoro che per il tempo libero (veicolo a “uso promiscuo”)..
In tal caso il valore del fringe benefit può essere attribuito al dipendente mediante:
- inserimento in busta paga;
- fatturazione
È possibile, inoltre, attribuirne sia una quota in busta paga che un’altra con fattura.
Nel caso in cui il dipendente utilizzi la propria autovettura per effettuare una trasferta di lavoro, il datore di lavoro deve corrispondere un’indennità chilometrica.
Per la tassazione in capo:
- all’impresa, è prevista la deducibilità limitata al 70% dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
È necessario che l’utilizzo da parte del dipendente stesso sia provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo (ad esempio, l’apposizione di una specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente, la sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa o la previsione in un verbale del consiglio di amministrazione)
Il veicolo deve essere utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro (quindi 183 giorni all’anno).
Nel caso in cui il mezzo sia concesso in uso promiscuo per un lasso di tempo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta i costi relativi allo stesso sono deducibili:
- per intero, fino a concorrenza dell’ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;
- nella misura del 20%, tenendo conto dei limiti massimi di 18.075,99 euro, 25.822,84 euro, 4.131,66 euro e 2.065,83 euro , ragguagliati al periodo diverso da quello di utilizzo promiscuo da parte del dipendente, per la parte eventualmente eccedente.
Per la tassazione in capo al dipendente, invece, occorre fare una differenziazione tra:
- veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati sino al 30 giugno 2020;
- veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.
Nel primo caso (contratti stipulati sino al 30 giugno 2020) l’attribuzione di un veicolo ad uso promiscuo determina un fringe benefit pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI.
Da tale importo vanno detratte le eventuali somme trattenute al dipendente.
Per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, per veicoli di nuova immatricolazione), occorre fare una distinzione a seconda delle emissioni del veicolo, in termini di emissione di CO2.
In particolare, fermo restando le regole di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), la percentuale da applicare è la seguente:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Inoltre, a decorrere dal 2021, le percentuali sono:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
VEICOLI CONCESSI PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE:
Se il veicolo viene attribuito in uso esclusivamente personale si determina, in capo al dipendente, un fringe benefit tassabile come reddito di lavoro dipendente, pari al compenso in natura, quantificato secondo le regole del valore normale.
Il valore così determinato deve essere ridotto delle eventuali somme trattenute al dipendente.
Per il datore di lavoro, è interamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi il compenso in natura tassato in capo al dipendente in quanto rientra nelle spese per prestazioni di lavoro.
L’importo deducibile è il minore tra il valore normale e le spese effettivamente sostenute.