Ultimo aggiornamento: 8 Ottobre 2020

È previsto un credito d’imposta a chi, entro il termine di 12 mesi dall’alienazione dell’immobile per il quale si è usufruito delle agevolazioni previste in materia di imposta di registro e IVA per l’acquisto di prima casa, provvede ad acquistare una nuova casa di abitazione, avente i requisiti di abitazione non di lusso.
Il credito d’imposta compete anche nell’ipotesi in cui un soggetto acquisti un’altra abitazione mediante appalto o permuta, considerando che la legge in commento prevede che l’acquisto del nuovo immobile possa avvenire a qualsiasi titolo.
PRESUPPOSTI:
I presupposti per la concessione del credito d’imposta sono:
- che nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente e la data di presentazione della dichiarazione si sia acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- che l’acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- che non siano decaduti i presupposti per l’applicazione dei benefici per la prima casa.
Il credito di imposta spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto.All’atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni “prima casa” il contribuente potrà, quindi, fruire del credito di imposta per l’imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell’acquisizione dell’immobile preposseduto.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA:
Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in vari modi:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il Mod. F24.
COME AVVALERSI DEL CREDITO D’IMPOSTA:
Per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l’atto originario di acquisto con la stessa.
In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.
Nel caso in cui il credito di imposta per il riacquisto della prima casa sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo può essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione. Detto importo residuo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito
QUANDO NON SPETTA IL CREDITO D’IMPOSTA:
Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall’agevolazione “prima casa” in relazione al precedente acquisto, il credito d’imposta per il riacquisto non spetta se:
- il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”;
- il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”;
- l’immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte. A tale riguardo si evidenzia che l’agevolazione decade nello specifico caso in cui entro un anno dalla vendita dell’immobile il contribuente acquisti il nuovo immobile mediante donazione se l’atto di tale ultimo negozio non è soggetto a nessuna delle imposte (imposta di registro o IVA) in presenza delle quali matura il diritto al credito d’imposta in esame;
- il contribuente è decaduto dall’agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto, in quanto ciò comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito.