Ultimo aggiornamento: 15 Ottobre 2020

E’ possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi le spese di istruzione, sostenute nell’anno precedente. Le spese sono detraibili nel limite di quelle previste negli istituti e scuole statali.
Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la documentazione che attesti i versamenti sostenuti (ad esempio, i bollettini di c/c, le ricevute bancarie, ecc.).
Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell’interesse del coniuge, di figli e altri familiari a carico.
In particolare:
- se il documento è intestato ad uno solo dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso;
- se il documento indica solo il nome dello studente a carico, la spesa può essere suddivisa in parti uguali tra i genitori dichiaranti; se essi intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento; inoltre, se un coniuge è fiscalmente a carico, l’altro può detrarre integralmente la spesa.
SPESE PER ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA:
Sono detraibili nella misura del 19% le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 800 euro per alunno o studente.
Nella dichiarazione non possono essere indicate le spese sostenute nell’anno in oggetto che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica
SPESE UNIVERSITARIE:
Si ricorda che la misura delle spese detraibili per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali non può essere superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Le attuali misure sono le seguenti:
- Area disciplinare medica: nord euro 3.700, centro euro 2.900, sud euro 1.800
- Area disciplinare sanitaria: nord euro 2.600, centro euro 2.200, sud euro 1.600
- Area disciplinare Scientifico-Tecnologica: nord euro 3.500, centro euro 2.400, sud euro 1.600
- Area disciplinare Umanistico-sociale: nord euro 2.800, centro euro 2.300, sud euro 1.500
Per quanto concerne le spese relative ai corsi post-laurea (Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello), i limiti di spesa massima detraibile sono:
- nord: 3.700 euro
- centro: 2.900 euro
- sud: 1.800 euro
I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato Decreto ministeriale.
In allegato al Decreto sono descritte le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari sopra indicate, nonché le zone geografiche di riferimento delle singole Regioni.
Tra le spese universitarie,rientrano, tra le altre,le spese sostenute per:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- Istituti tecnici superiori (ITS);
- nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati (i corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado).
SONO DETRAIBILI LE SEGUENTI SPESE:
- Tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- Soprattasse per esami di profitto e laurea;
- Partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà;
- Frequenza dei tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti.
NON SONO DETRAIBILI:
- i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero;
- le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio, necessarie per consentire la frequenza della scuola;
- Le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
ALCUNI CASI PARTICOLARI:
ISCRIZIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA:
E’ detraibile. Infatti, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. Pertanto, anche i corsi di dottorato di ricerca possono considerarsi “corsi di istruzione universitaria” al fine di poter usufruire della detrazione.
E’ detraibile a condizione che il master:
- sia assimilabile, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione;
- sia gestito da istituti universitari, pubblici o privati.
CORSO PER LAUREATI PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L’INSEGNAMENTO SECONDARIO:
E’ detraibile in quanto il corso seguito dai laureati presso la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario può essere considerato un corso di istruzione universitaria.
PARTECIPAZIONE DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA:
Le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea possono essere considerate spese per istruzione e come tali detratte dall’imposta: lo svolgimento della prova di preselezione, laddove richiesto dall’ordinamento universitario, costituisce infatti una condizione indispensabile per l’accesso a corsi di istruzione universitaria.
Inoltre, il limite di detrazione delle spese universitarie individuato dal Decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere i seguenti casi:
- lo studente si iscrive ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test: le spese sostenute per i test di ammissione rientrano nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere;
- lo studente ha sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso: ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
SPESE DI ISCRIZIONE AI CONSERVATORI MUSICALI:
Sono detraibili e più precisamente:
- le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari;
- le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria. Il predetto Ministero ha, infatti, fatto presente che, in attesa che trovi piena attuazione la riforma della scuola secondaria che prevede l’istituzione dei licei musicali, i Conservatori sono obbligati per Legge ad assicurare a tutti la formazione base in materia musicale.
SPESE PER CORSI DI LAUREA IN TEOLOGIA:
Sono detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.
SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA:
Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”e quindi detraibili – anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.
SPESE PER I CORSI DI LAUREA PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE:
Le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla Regione in cui ha sede legale l’università.
SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO:
Non è possibile fruire di alcuna detrazione per le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.
Al riguardo, nella risoluzione si osserva che consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.
SPESE PER LE GITE SCOLASTICHE:
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.
La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi.