Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre 2020

È possibile, fino al 31 dicembre 2021,inviare la comunicazione dell’opzione per la cessione, anche parziale, dei crediti d’imposta.
Tale opzione si applica ai seguenti crediti d’imposta:
a. credito d’imposta per botteghe e negozi;
b. credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
c. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
d. credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.
MODALITÀ OPERATIVE:
Le modalità operative per effettuare la cessione sono state definite dall’Agenzia delle entrate con appositi provvedimenti.
I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
N.B.:La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 700.000 euro elevati a un milione di euro per il 2020 e quello annuale di 250.000 euro.
COMUNICAZIONE PER I CREDITI D’IMPOSTA SU AFFITTI E LOCAZIONI IMMOBILI NON ABITATIVI:
La comunicazione deve contenere:
- il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
- la tipologia del credito d’imposta ceduto e, per il bonus locazioni immobili ad uso non abitativo, il tipo di contratto a cui si riferisce;
- l’ammontare del credito d’imposta maturato e, per il bonus locazioni immobili ad uso non abitativo, i mesi a cui si riferisce;
- l’importo del credito d’imposta ceduto;
- gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
- il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
- la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, secondo le stesse regole previste per la prima cessione.
COMUNICAZIONE PER I CREDITI D’IMPOSTA SU ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE DPI:
I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
LE TEMPISTICHE:
Le tempistiche per inviare la comunicazione sono:
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro:
a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa;
- credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
:fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.