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7 Ottobre 2020 a cura di admin

OPZIONE PER LA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER MISURE ANTI-COVID-19

Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre 2020

È possibile, fino al 31 dicembre 2021,inviare la comunicazione dell’opzione per la cessione, anche parziale, dei crediti d’imposta.

Tale opzione si applica ai seguenti crediti d’imposta:

a.       credito d’imposta per botteghe e negozi;

b.      credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;

c.       credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

d.      credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

MODALITÀ OPERATIVE:

Le modalità operative per effettuare la cessione sono state definite dall’Agenzia delle entrate con appositi provvedimenti.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

N.B.:La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione  di 700.000 euro elevati a un milione di euro per il 2020 e quello annuale di 250.000 euro.

COMUNICAZIONE PER I CREDITI D’IMPOSTA SU AFFITTI E LOCAZIONI IMMOBILI NON ABITATIVI:

La comunicazione deve contenere:

  1. il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
  2. la tipologia del credito d’imposta ceduto e, per il bonus locazioni immobili ad uso non abitativo, il tipo di contratto a cui si riferisce;
  3. l’ammontare del credito d’imposta maturato e, per il bonus locazioni immobili ad uso non abitativo, i mesi a cui si riferisce;
  4. l’importo del credito d’imposta ceduto;
  5. gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
  6. il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
  7. la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, secondo le stesse regole previste per la prima cessione.

COMUNICAZIONE PER I CREDITI D’IMPOSTA SU ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE DPI:

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

LE TEMPISTICHE:

Le tempistiche per inviare la comunicazione sono:

  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro:

a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa;

  • credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione: fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

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