Ultimo aggiornamento: 26 Settembre 2020
Il Decreto Rilancio ha riproposto la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate.
Si tratta di una agevolazione in vigore da diversi anni che è stata riproposta di anno in anno, anche se con alcune modifiche.
In base all’ultima edizione, come prevista dal decreto Rilancio, è possibile rideterminare ilvalore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2020, affrancando così, in tutto o in parte, le plusvalenze conseguite all’atto della cessione a titolo oneroso di detti terreni, nonché il valore di acquisto delle partecipazioni, versando un’imposta sostitutiva pari all’11% del valore dei terreni o delle partecipazioni.
SOGGETTI INTERESSATI:
L’agevolazione interessa i soggetti che, operando al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, si trovano nella condizione di conseguire plusvalenze immobiliari.
Pertanto possono rivalutare i terreni, posseduti alla data del 1° luglio 2020, esclusivamente:
- le persone fisiche, per le operazioni estranee all’esercizio di attività di impresa;
- gli enti non commerciali;
- le società semplici e soggetti equiparati;
- i soggetti non residenti in Italia privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Sono interessate anche le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione dell’agevolazione, siano stati oggetto di misure cautelari e che, all’esito del giudizio, ne abbiano riacquistato la piena titolarità.
TERRENI:
La rideterminazione del valore di acquisto riguarda esclusivamente i titoli, le quote e i diritti, non negoziati nei mercati regolamentati

E’ possibile rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni agricoli o edificabili posseduti:
- al 1° luglio 2020;
- al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata;
- a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento: per la rivalutazione occorre avere il titolo giuridico del possesso dei terreni che è legato, come appena accennato, alla proprietà, ovvero ad altri diritti reali di godimento, quali:
- l’usufrutto;
- la superficie;
- l’enfiteusi .
Se i terreni sono posseduti in regime di comproprietà pro indiviso, la rivalutazione può essere effettuata anche da uno solo dei comproprietari, limitatamente alla sua quota.
PARTECIPAZIONI:
La rideterminazione del valore di acquisto riguarda esclusivamente i titoli, le quote e i diritti, non negoziati nei mercati regolamentati.

La norma, inoltre, si applica – oltre che alle partecipazioni rappresentate da titoli (quali le azioni) – alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di Srl), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni).
In ogni caso, si deve trattare di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati.
Qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, ai fini dell’individuazione di quelli per i quali è rideterminato il costo o il valore di acquisto, si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA:
Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire:
- in un’unica soluzione, entro il 16 novembre 2020 (la data originaria del 15 novembre 2020 cade di domenica);
- ovvero in un massimo di tre rate annuali di pari importo.
In quest’ultimo caso, la scadenza delle rate è:
- 16 novembre 2020;
- 15 novembre 2021;
- 15 novembre 2021.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
ADEMPIMENTI:
Per rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni e/o quello delle partecipazioni occorre:
- far redigere ad un professionista abilitato una perizia di stima;
- versare un’imposta sostitutiva dell’11%.
PERIZIA DI STIMA:
La perizia di stima deve essere:
- asseverata, a cura dello stesso professionista che l’ha stilata, presso la Cancelleria del Tribunale, un giudice di pace oppure un notaio (circolare 6 novembre 2002 n. 81/E), entro la data sopra indicata;
- conservata a cura del contribuente.
I soggetti abilitati alla redazione delle perizie sono:
- con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché quelli iscritti nell’elenco dei revisori contabili;
- con riferimento ai terreni edificabili e con destinazione agricola, gli iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.
Possono redigere la perizia anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Alla perizia estimativa si applica la disciplina di cui all’art. 64 c.p.c., che configura un’ipotesi di responsabilità penale a carico del professionista che incorra in colpa grave nella redazione della perizia di stima. La perizia di stima, predisposta prima dell’atto di trasferimento, può essere asseverata anche in un momento successivo, purché entro il termine ultimo del 30 giugno