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9 Ottobre 2020 a cura di admin

RIVALUTAZIONE DEI BENI E DELLE PARTECIPAZIONI DEL 2020

Ultimo aggiornamento: 9 Ottobre 2020

Il c.d. “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020) prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni 2020.

Si tratta di una rivalutazione principalmente di tipo civilistico anche se è possibile optare per effettuarla anche con risvolti fiscali.

SOGGETTI INTERESSATI:

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti IRES (società di capitali ed enti assimilati) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio come:

  • società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento, società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

IN COSA CONSISTE LA RIVALUTAZIONE:

Questi soggetti, possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere ,inoltre,annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

In generale, i beni destinate a partecipare per più esercizi all’attività produttiva (immobilizzazioni) devono essere iscritti in base al costo di acquisto o di produzione, e sistematicamente ammortizzati, per cui una quota del loro valore deve essere sottratta in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

L’avviamento (se acquisito a titolo oneroso), i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale.

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte all’equo valore di mercato (fair value).

Le altre attività che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte in base al costo di acquisto o, in alternativa, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore.

RISVOLTI FISCALI:

Dal punto di vista fiscale, viene previsto che:

  • il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%;
  • il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita quindi, già dal 2021 per coloro che rivaluteranno nel 2020), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Le suddette imposte sostitutive devono essere versate, ma con possibilità di compensazione nel F24, in massimo tre rate di pari importo di cui:

  • la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
  • le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Attenzione

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si deve tener conto del costo del bene prima della rivalutazione.

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