Ultimo aggiornamento: 30 Ottobre 2020

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, meglio conosciuto come modello 770, deve essere compilata dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, al fine di comunicare all’Amministrazione fiscale i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2019, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, e il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti
Attenzione: la dichiarazione scade il 10 dicembre 2020 (il termine ordinario del 31 ottobre è stato così posticipato dal Decreto Ristori – art. 10 D.L. n. 137/2020).
SOGGETTI INTERESSATI
Sono obbligati alla presentazione del modello 770/2020 i soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno corrisposto:
- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
- compensi per avviamento commerciale;
- contributi ad enti pubblici e privati;
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte per lavoro dipendente, autonomo e similari.
Andando un po’ più nel dettaglio, i soggetti interessati sono: le società di capitali, le società di persone; le aziende coniugali; gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato; gli enti non commerciali; i condomìni; le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;i gruppi europei di interesse economico (GEIE); le persone fisiche che esercitano arti e professioni; i curatori fallimentari, i commissari liquidatori; i rappresentanti fiscali di soggetto non residente.
ATTENZIONE
Devono predisporre la dichiarazione anche le persone fisiche che:
- operano le ritenute alla fonte per redditi di lavoro dipendente
- aderiscono al regime forfetario.
MODALITÀ OPERATIVE
Qualora non si decida di procedere direttamente all’invio della propria dichiarazione, i soggetti ammessi a presentare, in via telematica, la dichiarazione in luogo dei sostituti d’imposta sono:
- un intermediario abilitato;
- altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- società appartenenti al gruppo.
PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI
Qualora il contribuente richieda all’intermediario l’invio della dichiarazione dopo il 31 ottobre 2020 (termine deferito al 2 novembre 2020), quest’ultimo dovrà procedere con la trasmissione telematica entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui si sia assunto l’impegno alla trasmissione stessa.
PRESENTAZIONE TRAMITE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Si sottolinea, inoltre, che nell’ambito di gruppi societari, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l’impegno alla presentazione della dichiarazione.
Possono avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
N.B:Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata.
DOCUMENTI DA RILASCIARE AL CONTRIBUENTE
Qualora l’intermediario si impegni a trasmettere la dichiarazione per conto del sostituto d’imposta dovrà consegnare a quest’ultimo:
- una dichiarazione di impegno alla presentazione telematica, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione;
- l’originale della dichiarazione trasmessa entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, che dovrà essere sottoscritta dal contribuente;
- copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento, che costituirà per il dichiarante prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
La copia di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per 5 anni.