• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer

Fiscoinpratica

Il Fisco semplice per tutti

  • Dichiarazioni
  • Versamenti
  • Sconti & agevolazioni
You are here: Home / Dichiarazioni / Calcolo ravvedimento operoso nel modello Unico

2 Novembre 2016 a cura di admin

Calcolo ravvedimento operoso nel modello Unico

Ultimo aggiornamento: 2 Novembre 2016

errore_unicoSe, dopo aver trasmesso la dichiarazione dei redditi, ti accorgi di aver commesso un errore, nulla è perduto: è possibile rimediare utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. In tal modo, è possibile fruire di forti sconti sulle sanzioni che, altrimenti, sarebbero irrogate dall’Agenzia delle entrate. Vediamo come fare.

Le modalità per correggere la dichiarazione dei redditi regolarmente presentata (c.d. “dichiarazione integrativa“) cambiano a seconda di quando tale correzione viene fatta.

In particolare, occorre distinguere tra ravvedimento operoso eseguito:

  • entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione della dichiarazione;
  • oltre 90 giorni da tale scadenza.

Invece, nel caso in cui la dichiarazione è stata omessa, si parla di “dichiarazione tardiva“.

Attenzione

Non è possibile fruire del ravvedimento per presentare una dichiarazione omessa dopo che sono passati 90 giorni dal termine di scadenza originario.

Ravvedimento entro 90 giorni

Il primo caso che può capitare è quello di accorgersi, dopo aver presentato la dichiarazione, di aver commesso alcuni errori e non sono ancora passati più di 90 giorni da quando è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione che, normalmente, è fissato al 30 settembre (quindi, la correzione viene fatta entro il 29 dicembre).

In tal caso, occorre distinguere tra:

  1. correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (ad esempio, la mancata indicazione di un reddito di locazione);
  2. correzioni di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato (ad esempio, errori di indicazione di ritenute d’acconto in misura superiore al reale).

E’ possibile anche che la dichiarazione non sia stata affatto presentata e si corra ai ripari entro 90 giorni dal termine di scadenza (dichiarazione tardiva).

Cosa fare in caso di correzioni di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

  1. presentare la dichiarazione corretta entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
  2. versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi (si applica il tasso legale, pari, nel 2016, allo 0,2%) con decorrenza dalla scadenza del versamento;
  3. versare la sanzione ridotta di 27,78 euro (codice tributo 8911);
  4. versare la sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta ad 1/10 se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, ad 1/9 entro 90 giorni, ad 1/8 se oltre 90 giorni.

Cosa fare in caso di correzioni di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

  1. presentare la dichiarazione corretta entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
  2. versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi legali con decorrenza dalla scadenza del versamento;
  3. versare la sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta ad 1/10 se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, ad 1/9 entro 90 giorni, ad 1/8 se oltre 90 giorni.

Cosa fare in caso di dichiarazione tardiva entro i 90 giorni

  • presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
  • versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi legali con decorrenza dalla scadenza del versamento;
  • versare la sanzione ridotta di 25 euro (codice tributo 8911);
  • versare la sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta ad 1/10 se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, ad 1/9 entro 90 giorni, ad 1/8 se oltre 90 giorni.

Ravvedimento oltre 90 giorni

Il secondo caso che può capitare è quello di accorgersi degli errori dopo che è stata presentata la dichiarazione e sono trascorsi più di 90 giorni da quando è scaduto il termine (quindi, dopo il 29 dicembre).

Anche in tal caso, la distinzione è tra:

  1. correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale;
  2. correzioni di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato.

Cosa fare in caso di correzioni di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

  1. presentare la dichiarazione corretta;
  2. versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi legali con decorrenza dalla scadenza del versamento;
  3. versare la sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ridotta, come indicato sopra, a seconda di quando interviene il ravvedimento (entro 30 giorni, entro 90 giorni o oltre)
  4. se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa si applicano le sanzioni previste a tale scopo, opportunamente ridotte a seconda di quando viene effettuato il ravvedimento (ad esempio, se il contribuente ha omesso o indicato in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione, si applica la sanzione di 250 euro ridotta ad 1/10 se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, ad 1/9 entro 90 giorni, ad 1/8 se oltre 90 giorni).

Cosa fare in caso di correzioni di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

  1. presentare la dichiarazione corretta;
  2. versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi legali con decorrenza dalla scadenza del versamento;
  3. versare la sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta ad 1/10 se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, ad 1/9 entro 90 giorni, ad 1/8 se oltre 90 giorni.

 

 

Condividi:

  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Correlati

Filed Under: Dichiarazioni, Sconti e agevolazioni Tagged With: ravvedimento operoso

Primary Sidebar

Superbonus 110% – Chi può richiederlo

Prossime scadenze fiscali

Non ci sono eventi in arrivo al momento.

Footer

Seguici su

  • Facebook
  • Twitter

Cerca

Parole chiave

730 Agevolazioni canone RAI detrazioni dichiarazioni Equitalia IMU IRPEF rateazione rateazioni ravvedimento operoso sport SUPERBONUS TASI

Avvertenza

Questo sito non è da considerarsi una testata giornalistica essendo aggiornato senza alcuna periodicità. Pertanto non costituisce un prodotto editoriale ai sensi dell’art. 1, co. 3, L. n. 62/2001.
Contenuti a cura di Studio Tributario Cinieri
Per qualsiasi informazione Contattaci

Copyright © 2021 · Studio Tributario Cinieri - P.I. 01643870742 - Tutti i diritti riservati · Chi siamo · Note legali · Privacy & cookies · Log in