Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2016
Può capitare che, dopo aver presentato il modello 730, ti accorgi di aver commesso uno o più errori, che possono essere sia a sfavore del Fisco (ad esempio, aver indicato un reddito in misura inferiore rispetto all’importo corretto) che a proprio sfavore (ad esempio, non aver inserito una spesa detraibile).
In questi casi si può rimediare presentando una nuova dichiarazione ed utilizzando il ravvedimento operoso. Vediamo come.
I casi di integrazione del modello 730 che si possono presentare sono 4:
- a favore del contribuente;
- in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta;
- sia a favore del contribuente che in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta;
- a sfavore del contribuente.
Caso 1: integrazione a favore del contribuente
Il primo caso che può verificarsi è quello in cui, controllando il tuo 730, ti accorgi, ad esempio, di aver dimenticato di inserire uno o più dati da cui consegue un maggiore credito o un minor debito: ad esempio, non hai indicato una ricevuta relativa alla spesa per la piscina di tuo figlio o l’hai indicata in misura inferiore a quella realmente sostenuta.
Il rimedio può essere (a scelta):
a) integrare la dichiarazione originaria presentando ad un Caf o professionista abilitato (es. dottore commercialista), entro il 25 ottobre, un nuovo modello 730 integrativo completo di tutte le sue parti, avendo cura di indicare il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio e allegando la documentazione che attesta la correzione (nel nostro caso, la ricevuta mancante o quella da cui risulta la reale spesa).
Attenzione
Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.
Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta devi esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione.
b) presentare un modello Unico Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito per compensare altre imposte dovute e richiedendone il rimborso. Il modello Unico può essere presentato entro il 30 settembre dello stesso anno, quindi, in relazione al modello 730/2016, entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo, quindi, nel caso di modello 730/2016, entro il 30 settembre 2017 (dichiarazione integrativa a favore).
Attenzione
I rimedi sopra riportati valgono anche nel caso in cui si tratta di errori che non incidono sulle imposte dovute, come nel caso in cui si vogliano correggere dati anagrafici errati.
Caso 2: integrazione in relazione ai dati del sostituto d’imposta
Se ti accorgi di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto (ad esempio hai sbagliato di indicare il suo codice fiscale) puoi presentare, entro il 25 ottobre, un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati, indicando il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo”.
Il nuovo modello 730 deve contenere le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Caso 3: integrazione sia a favore del contribuente che sui dati del sostituto d’imposta
Il terzo caso comprende i primi due: anche in questa ipotesi il rimedio è quello di presentare, entro il 25 ottobre, un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” e rifacendosi a quanto detto sopra.
Caso 4: integrazione a sfavore del contribuente
L’ultimo caso è quello nel quale ti accorgi di aver commesso uno o più errori che hanno determinato una minore imposta versata o un maggior credito incassato.
E’ il caso, tornando all’esempio precedente, in cui hai indicato la spesa per la piscina in misura superiore a quella detraibile.
Attenzione
L’unico rimedio per correggere tali errori è quello di presentare un modello Unico persone fisiche, non essendo possibile ricorrere al modello 730 integrativo.
Il modello Unico può essere presentato:
- entro il 30 settembre dello stesso anno, quindi, per il modello 730/2016, entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini): in questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, devi contestualmente pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale (nel 2016, pari allo 0,2%) con maturazione giornaliera e la sanzione in misura ridotta applicando il ravvedimento operoso. Quindi la sanzione sarà pari all’1% per ogni giorno di ritardo, se regolarizzi entro 14 giorni (quindi, considerato che si prende a base di partenza il 16 giugno, data di scadenza del versamento di Unico, entro il 30 giugno), all’1,5%, se regolarizzi entro 30 giorni (quindi entro il 16 luglio), all’1,67%, entro 90 giorni (quindi entro il 14 settembre), al 3,75% oltre il 14 settembre;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo, per il modello 730/2016, entro il 30 settembre 2017 (dichiarazione integrativa): in questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, devi pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi e la sanzione in misura ridotta pari al 3,75%;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per il modello 730/2016, entro il 30 settembre 2020 (dichiarazione integrativa): in questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, devi pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione in misura ridotta pari al 4,29% regolarizzi entro il termine per la presentazione di Unico relativo all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (quindi, per il modello 730/2016, entro il 30 settembre 2018) o al 5% se regolarizzi dopo.
Attenzione
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di accreditarti i rimborsi o trattenerti le somme dovute in base al modello 730.