Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2016
Dal 2016, il canone RAI viene addebitato nella bolletta elettrica: pertanto il pagamento avviene secondo le modalità di versamento dei consumi per le utenze elettriche. Ma, come fare se si è pagato il canone, equesto non era dovuto?
In questi casi è possibile richiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Infatti è possibile inviare una istanza di rimborso in modalità telematica (tramite una raccomandata allo sportello abbonamenti tv dell’Agenzia delle entrate sino al 14 settembre 2016).
Come presentare la domanda di rimborso
L’istanza di rimborso è presentata telematicamente:
a) direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante un specifico software disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (bisogna essere abilitati ed avere le credenziali Entratel o Fisconline);
b) rivolgendosi ad un intermediario abilitato (dottore commercialista, ecc.) che rilascerà copia della domanda di rimborso e relativa ricevuta di spedizione.
Attenzione
Il software è disponibile dal 15 settembre 2016. Sino a quella data si può inviare il modello di rimborso allegando una copia di un valido documento di riconoscimento, per posta con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Quando spetta il rimborso
Nella compilazione del modello è necessario specificare i motivi del rimborso indicando uno dei seguenti codici (per maggiori informazioni si vedano le istruzioni di compilazione):
- codice 1: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
- codice 2: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
- codice 3: il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito;
- codice 4: il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (in questo caso la richiesta di rimborso vale anche come autocertificazione);
- codice 5: il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;
- codice 6: altri motivi diversi dai precedenti.
Come avviene il rimborso
Dopo un controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, i rimborsi spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle entrate.
Se il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non va a buon fine, lo stesso è disposto dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.