Ultimo aggiornamento: 30 Ottobre 2020

E’ possibile correggere eventuali errori commessi nelle dichiarazioni dei redditi, ricorrendo al c.d. “ravvedimento operoso”.
Irregolarità che possono presentarsi sia nel contenuto delle dichiarazioni, sia nella tardività dell’invio delle stesse.
Esiste una netta distinzione tra le seguenti ipotesi:
- dichiarazione integrativa che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione già presentata;
- dichiarazione tardiva, nei casi di omessa presentazione.
A seconda della fattispecie ricorrente, cambiano le agevolazioni in termini di sanzioni, che variano anche a seconda che il ravvedimento venga effettuato entro o dopo novanta giorni.
Inoltre, per comprendere come procedere per regolarizzare le violazioni commesse in dichiarazione occorre distinguerle tra:
- violazioni dichiarative ravvedute nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione;
- violazioni dichiarative ravvedute dopo novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNI:
In caso di dichiarazione integrativa, deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa”, posta nel frontespizio del modello, nel rigo “Tipo di dichiarazione”.
Le modalità per effettuare il ravvedimento operoso in dichiarazione variano a seconda che si debbano correggere:
1. errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale;
2. errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.
ERRORI NON RILEVABILI IN SEDE DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO O FORMALE:
In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione da prendere a riferimento in caso di ravvedimento è quella concernente le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”.
In tal caso è prevista una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
ERRORI RILEVABILI IN SEDE DI CONTROLLO AUTOMATICO O FORMALE:
In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato.
In questo caso, dunque, non trova applicazione la sanzione di euro 250.
DICHIARAZIONE TARDIVA:
La dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, è soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 euro, prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta.
Se oltre alla tardività c’è stato anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa, si applica anche la sanzione per omesso versamento.
Ai fini del ravvedimento:
- la sanzione fissa per la tardività (250 euro) può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a 1/10 (quindi, si versano 25 euro);
- il tardivo o carente versamento del tributo può essere regolarizzato applicando le riduzioni a seconda del momento in cui interviene il versamento.
RAVVEDIMENTO OLTRE 90 GIORNI:
Anche se il ravvedimento della dichiarazione viene effettuato dopo 90 giorni dallo scadere del termine di presentazione della stessa, occorre distinguere i seguenti casi, a seconda che si tratti di:
- errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale;
- errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.
ERRORI NON RILEVABILI IN SEDE DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO O FORMALE:
Se sono passati più di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (quindi dopo il 29 dicembre), in caso di violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali si è in presenza di “infedele dichiarazione”.
La sanzione applicabile è compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
In definitiva, il contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione – anche se ha ricevuto una comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate deve:
- presentare una dichiarazione integrativa;
- versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale (tale sanzione .assorbe anche le altre violazioni relative all’infedeltà dichiarativa, ovvero quella prevista per l’omesso versamento) avvalendosi, eventualmente, del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Attenzione:
Tale sanzione si applica solo con riferimento a quelle violazioni costituenti, sin dall’origine, infedeltà dichiarativa, mentre quelle consistenti, sin dall’origine, in una mera irregolarità dichiarativa rimangono sanzionabili in forza della relativa disposizione.
ERRORI RILEVABILI IN SEDE DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO O FORMALE:
Se sono passati più di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato.
In questo caso, non trova applicazione la sanzione di euro 250.
DICHIARAZIONE OMESSA PRESENTATA OLTRE 90 GIORNI:
Trascorsi 90 giorni, se la dichiarazione non è stata presentata, si considera a tutti gli effetti omessa.
In tale la sanzione applicabile è in linea generale compresa:
- tra il 120 ed il 240%, se è dovuta imposta (con un minimo di euro 250);
- tra euro 250 ed euro 1.000 (con possibilità di aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili), se non è dovuta imposta.
Tuttavia, se la dichiarazione dei redditi omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione base (dal 120 al 240%) è ridotta della metà e sono modificati gli importi minimi.
In questo caso, si applica la sanzione:
- dal 60 al 120% delle imposte dovute, con un minimo di euro 200, se sono dovute imposte;
- in misura fissa, da un minimo di euro 150 ad un massimo di euro 500 (con possibilità di aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili), se non sono dovute imposte.
La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa, con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
ATTENZIONE:
In caso di accertamento di maggiori imponibili rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, è applicabile la sanzione di omessa presentazione della dichiarazione nella misura compresa tra il 120 e il 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.