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22 Giugno 2016 a cura di admin

Dichiarazione IMU e TASI: istruzioni per la presentazione

Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2016

Dichiarazione IMU e TASI

Entro il 30 giugno di ogni anno, i contribuenti devono dichiarare tutte le variazioni rilevanti intervenute sugli immobili, assoggettati ad IMU e/o a TASI, posseduti nell’anno precedente.

L’obbligo non interessa tutte le ipotesi in cui si sono verificate variazioni (ad esempio non c’è obbligo in caso di compravendita di un fabbricato), ma solo alcune situazioni specifiche.

 Chi deve presentare la dichiarazione

La dichiarazione va presentata, se sussite l’obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato a esserlo.

Ci sono, poi, le seguenti regole specifiche.

Contitolarità

Se più persone sono titolari di diritti reali sull’immobile (comproprietà, proprietà piena per una quota e usufrutto per un’altra quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante.

E’ possibile, però, presentare la dichiarazione congiunta: pertanto, la dichiarazione può essere presentata da uno qualsiasi dei titolari, indicando, nell’apposita sezione, gli altri contitolari.

Assegnazione della casa coniugale

In caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio, il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione è il coniuge assegnatario.

Eredi e legatari

Non sono obbligati a presentare al dichiarazione gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili (infatti, l’Agenzia delle Entrate che ha ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili).

Condominio e multiproprietà

La dichiarazione essa deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l’amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all’amministratore.

Locazione finanziaria

In caso di locazione finanziaria per l’acquisto dell’immobile, anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing, il locatario deve presentare la dichiarazione IMU, essendo il locatario il soggetto passivo dell’IMU a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Invece, la società di leasing non ha alcun obbligo dichiarativo.

Attenzione: nel caso in cui ci sia la risoluzione anticipata o il mancato esercizio del riscatto del leasing la società di leasing che diviene il nuovo soggetto passivo e il locatario, che cessa di esserlo, devono presentare la dichiarazione.

Misure conservative e cautelari

Nel caso di misure conservative – cautelari, nell’ambito di un procedimento a carico di persone indagate (quindi, si fa riferimento ai procedimenti penali), il giudice, nel disporre l’adozione di tali misure e nel nominare il custode/amministratore giudiziario, impartisce, nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale, le direttive e le istruzioni all’uopo necessarie, determinando i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete, tra i quali potrebbero rientrare anche quelli di presentazione della dichiarazione e di versamento dell’imposta.

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

La dichiarazione deve essere presentata dal curatore o dal commissario liquidatore (ciò deriva dalla lettura delle norme in assenza di specifiche istruzioni).

Casi in cui va presentata la dichiarazione

L’obbligo dichiarativo scatta in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

I casi in cui si deve presentare la dichiarazione sono i seguenti:

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati che fruiscono della riduzione del 50% della base imponibile;
  • fabbricati di interesse storico o artistico per i quali si applica la riduzione al 50% della base imponibile;
  • immobili per i quali il comune può prevedere particolari agevolazioni (ad esempio, immobili relativi a imprese commerciali e che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni);
  • terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP): attenzione, non si deve presentare la dichiarazione per attestare la condizione di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola se, a suo tempo, è stata già presentata la dichiarazione ICI;
  • immobile affittato a canone concordato a studenti per un periodo inferiore a 12 mesi ai fini dell’applicazione della riduzione al 75% dell’imposta;
  • immobile concesso in uso gratuito: va attestato il possesso dei requisiti nel caso di immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli);
  • immobile che è stato oggetto di leasing;
  • immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • atto costitutivo, modificativo o traslativo di un diritto su un’area fabbricabile;
  • terreno agricolo divenuto area fabbricabile o area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  • immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
  • immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
  • immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e da enti di edilizia residenziale pubblica simili;
  • immobile che ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’imposta;
  • immobile per il quale è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
  • parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
  • immobile in multiproprietà;
  • immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • acquisto o cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio, usufrutto legale dei genitori).

Resta inteso che non sussiste alcun obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale, salvo che nei seguenti casi:

  • componenti nucleo familiare con residenze in immobili diversi:
  • abitazione principale sita su comuni diversi;
  • separazione, annullamento e cessazione del matrimonio;
  • cittadini non residenti in Italia e anziani e disabili ricoverati.

Come si presenta

E’ possibile scegliere una delle seguenti modalità:

  • consegna diretta al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati: il comune deve rilasciarne apposita ricevuta;
  • spedizione, in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune competente, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _”, con l’indicazione dell’anno di riferimento (Nota bene: la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale)
  • inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) o telematicamente (ove previsto).

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Se l’immobile insiste su territori di diversi comuni, la dichiarazione deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l’immobile (in pratica vanno presentate tante dichiarazioni quanti sono i comuni interessati).

Sanzioni

  • omessa presentazione della dichiarazione o denuncia: sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51;
  • dichiarazione o denuncia infedele: sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
  • violazioni che non comportano modifiche all’imposta (omissioni o errori che attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta): sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258.

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