Ultimo aggiornamento: 5 Aprile 2021

A partire dal 10 maggio 2021, i contribuenti (o i loro delegati) possono accedere al servizio reso disponibile dall’Agenzia delle entrate per visualizzare la propria dichiarazione precompilata.
Come di consueto, la dichiarazione precompilata riguarda sia il Modello 730 che il Modello Redditi PF, ma solo per alcune categorie di contribuenti.
Quest’anno, però, ci sono alcune novità riguardo ai dati che i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere sia al Sistema Tessere Sanitaria (per le spese sanitarie) sia all’Anagrafe tributaria (per le altre spese).
Le novità incidono sia sulle tempistiche (che sono cambiate rispetto allo scorso anno), sia sulla tipologia di dati da trasmettere.
Soggetti interessati
Possono utilizzare il modello precompilato i soggetti che posseggono i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente (art. 49 D.P.R. n. 917/1986);
- compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, lett. a) D.P.R. n. 917/1986);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, lett. c) D.P.R. n. 917/1986);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli Uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione, esercitate dal contribuente (art. 50, lett. c-bis) D.P.R. n. 917/1986);
- remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, lett. d) D.P.R. n. 917/1986);
- indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale (ma non quelle percepite dai membri del Parlamento europeo) e indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica (art. 50, lett. g) D.P.R. n. 917/1986);
- altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. c) e d) del comma 1 dell’art. 10 D.P.R. n. 917/1986 tra gli oneri deducibili (art. 50, lett. i) D.P.R. n. 917/1986);
compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art. 50, lett. l) D.P.R. N. 917/1986).
Soggetti esclusi
La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta nei confronti dei contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del Mod. 730, tra cui, in particolare, i contribuenti:
- con partita IVA attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta, ad eccezione dei produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Qualora l’informazione del decesso sia disponibile al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria successivamente alla data di elaborazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà comunque inibito l’accesso (sia diretto che tramite intermediario) alla dichiarazione 730 precompilata;
- che dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente risultano soggetti legalmente incapaci;
- che non hanno raggiunto la maggiore età.
Inoltre, la dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973).
Novità 2021
Innanzitutto, si segnalano i nuovi termini per l’invio dei dati.
Infatti, per la trasmissione delle spese sanitarie la data per le spese 2020 è stata fissata all’8 febbraio, mentre per i dati dal 2021 in poi sono previste nuove tempistiche, semestrali per il 2021 e mensili dal 2022.
Inoltre, è passato dal 16 marzo al 31 marzo il termine per la trasmissione delle altre spese detraibili e, sempre al 31 marzo è slittato (rispetto all’originaria scadenza del 16 marzo) il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti d’imposta e della loro consegna ai contribuenti.
Novità si registrano anche in merito al tipo di spese, che danno diritto alla detrazione ai fini IRPEF, che saranno inserite nella dichiarazione precompilata e che, quindi, potranno essere realmente detratte dai contribuenti in dichiarazione.
Infatti, a partire dai dati del periodo d’imposta 2020, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19% ai fini IRPEF sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Fanno eccezione le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale che, dunque, possono essere detratte anche se pagate in contanti.
A parte le predette novità, non cambiano, comunque, le modalità operative per l’utilizzo della dichiarazione precompilata. Infatti, una volta autenticatosi nella sezione riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, tramite le proprie credenziali, il contribuente, se interessato al modello 730, può accettarlo/integrarlo e inviarlo direttamente via web.