Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2016
Dal 2016, il canone RAI, che ammonta a 100 euro, viene addebitato direttamente nelle bollette delle utenze elettriche, in rate mensili.
Chi, però, si trova in determinate situazioni, può evitare l’addebito automatico del canone nella bolletta.
A differenza del passato, quando era la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv, ora, però, la procedura è cambiata radicalmente.
Infatti, i contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione con il modello appositamente predisposto dall’Agenzia delle entrate.
Ulteriore possibilità di esonero è previsto per determinate categorie di soggetti che rientrano nelle ipotesi delle convenzioni internazionali (diplomatici e militari stranieri).
Resta, inoltre, confermato l’esonero per i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro (costoro, come già previsto in passato, per essere esonerati dal pagamento del canone TV possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione).
Esonero in caso di non possesso dell’apparecchio tv
La presunzione che fa scattare il pagamento del canone è quella di avere una utenza elettrica per uso domestico residenziale (in genere, nella bolletta è indicata con “Tariffa D2”).
Può, però, capitare che il contribuente non abbia, nell’abitazione, alcun apparecchio tv, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica.
Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n. 233/1989, per “famiglia anagrafica” si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.
In questi casi è possibile dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica è presente un apparecchio tv presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva tramite un modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Chiaramente, ciò non vale nel caso di contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale.
Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento TV, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell’abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza il vecchio abbonato debba presentare alcuna dichiarazione.
La dichiarazione (si utilizza il modello approvato con il provvedimento 24 marzo 2016, così come modificato con il provvedimento 21 aprile 2016), che, a tutti gli effetti, è una autocertificazione, è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), ha durata annuale per cui va rinnovata ogni anno.
Va presentata, in via telematica, direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.
Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Quanto alle scadenze, la dichiarazione presentata:
– entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento;
– dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.
In caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
Invece, per quest’anno, valgono le seguenti regole:
– presentazione entro il 16 maggio: esonero per tutto il 2016;
– presentazione dal 17 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016: esonero con effetto sul canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016;
– presentazione dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017: esonero per l’anno 2017.
In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze elettriche attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
La dichiarazione, inoltre, va presentata nei seguenti casi particolari:
– canone dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale; si riporta, in tal caso, un esempio di compilazione:
– detenzione di un apparecchio tv da parte dell’erede per le abitazioni in cui l’utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto;
– modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.
Esonero per diplomatici e militari stranieri
Sono esonerati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:
– gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
– i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
– i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
– i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
In questi casi, il modello di dichiarazione sostitutiva (si utilizza quello approvato con il provvedimento 4 maggio 2016) va presentato direttamente dall’interessato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Per quanto riguarda i termini di presentazione, la dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell’anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa.
In via del tutto eccezionale, per evitare l’addebito del canone sulle fatture emesse da parte delle imprese elettriche a partire dal mese di luglio 2016, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro il 23 maggio 2016, fermo restando il diritto al rimborso del canone eventualmente versato in eccesso.
La dichiarazione va presentata anche nei seguenti casi particolari:
– se, a seguito di variazioni dell’incarico cui è legata la condizione di esenzione, viene rinnovata la carta d’identità diplomatica o ne viene rilasciata una nuova (in questo caso, il soggetto interessato deve presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati – numero, data di rilascio, data di scadenza);
– per comunicare variazioni dei nominativi dei familiari intestatari dell’utenza elettrica;
– se si verifica il venir meno della condizione di esenzione legata all’incarico ricoperto.
Esonero per gli ultra settantacinquenni
L’ultima categoria di soggetti esonerati dal pagamento del canone è costituita dai cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro.
Costoro, per essere esonerati dal pagamento del canone TV possono presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione, utilizzando il modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia (al modello deve essere allegato da un documento di identità valido).
In particolare, la dichiarazione sostitutiva di esonero può essere:
– spedita per raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 – Torino;
– consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni.
Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, occorre versare il canone.
Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.