Ultimo aggiornamento: 30 Ottobre 2020

SCADENZA: Per il 2020, il termine di presentazione della dichiarazione IMU scade il 31 dicembre. Dal 2021, invece, si torna alla data tradizionale del 30 giugno.
CASI IN CUI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU:
La dichiarazione IMU va presentata nel caso in cui si siano verificate variazioni:
- rispetto a quanto comunicato con la dichiarazione ICI/IMU;
- non conoscibili dal Comune
A tal proposito, occorre rammentare le seguenti fattispecie di presentazione (o meno) del modello:
- immobili che beneficiano di riduzioni dell’imposta;
- mancanza di dati in possesso del Comune per verificare la corretta determinazione dell’imposta;
- abitazione principale;
- fabbricati rurali ad uso strumentale.
La dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
Attenzione
La dichiarazione IMU deve essere presentata anche in caso di immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta.
SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

- L’amministratore di condominio per conto di tutti i condòmini; in tal caso, va presentata una dichiarazione per ogni condominio amministrato “escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all’amministratore
- Il locatario (entro 90 giorni dalla stipula del contratto di leasing) anche se gli immobili sono da costruire o in corso di costruzione; la società di leasing, invece, non deve presentare la dichiarazione IMU
- In caso di risoluzione anticipata o di mancato riscatto del bene da parte del locatario, l’onere dichiarativo IMU interessa sia la società di leasing (nuovo soggetto passivo) sia il locatario.
- L’amministratore del condominio o della comunione.
- Nell’ipotesi di contitolarità di diritti reali (es: più proprietari, nuda proprietà e usufrutto), ciascun titolare è tenuto a presentare la dichiarazione IMU per la propria quota; “Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari”.
- Il custode o l’amministratore giudiziario se così disposto dal Giudice nell’ambito di un procedimento a carico di persone indagate.
Attenzione
Qualora è previsto l’obbligo dichiarativo, i mutamenti di soggettività passiva vanno dichiarati:
- sia da colui che ha cessato di essere soggetto passivo IMU;
- sia da parte di chi ha iniziato ad essere soggetto passivo IMU.
Casi di esonero
E’ previsto l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, qualora:
- gli eredi o legatari presentano la dichiarazione di successione contenente immobili; in tal caso, gli Uffici “che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili”.
- siano intervenute delle variazioni dei dati catastali (relative a classamento, rendita intestazione catastale) trasmesse al Comune mediante procedura DOC-FA; in tal caso le informazioni sono già disponibili e consultabili da parte del Comune.
CONTENUTO E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO:
La dichiarazione IMU si compone di 2 facciate contenenti, rispettivamente:
- il frontespizio, in cui vanno riportati i dati relativi: al comune destinatario; al contribuente; ai contitolari (in caso di dichiarazione congiunta); al dichiarante se diverso dal contribuente.
- i quadri descrittivi degli immobili in cui vanno riportate: le informazioni necessarie per identificare l’immobile e le altre informazioni necessarie per determinare l’imposta.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, può essere:
- consegnata direttamente al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati; il comune deve rilasciarne apposita ricevuta;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune competente, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _”, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale;
- spedita tramite posta elettronica certificata (PEC).
Inoltre:
- la spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione;
- la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione;
- se l’immobile insiste su territori di diversi comuni, la dichiarazione deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l’immobile (in pratica vanno presentate tante dichiarazioni quanti sono i comuni interessati);
- il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative: in tal caso, però, viene sottolineato che l’ente deve dare ampia informazione ai contribuenti di tali diverse modalità, in modo tale da mettere i contribuenti in condizione di adempiere correttamente all’obbligazione tributaria.
SANZIONI
Sono sanzionate le seguenti violazioni:
- omessa dichiarazione;
- presentazione di dichiarazione infedele.
Inoltre, regole specifiche sono previste in caso di presentazione tardiva della dichiarazione
1) dichiarazione omessa
Qualora la dichiarazione:
- viene inoltrata agli uffici competenti con un ritardo superiore ai 90 giorni dal termine ordinario per la presentazione
- non viene presentata
è considerata omessa e non più sanabile mediante ravvedimento.
La violazione è punita con la sanzione:
- dal 100% e il 200% del tributo dovuto;
- con un minimo di 50 euro-
Dichiarazione presentata con un ritardo di 30 giorni
In caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.
Quindi, se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione è dal 50% al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di 25 euro.
Ravvedimento operoso
Nel caso della dichiarazione omessa, il ravvedimento operoso può avvenire entro 90 giorni dal termine di scadenza, versando le sanzioni ridotte a 1/10 del minimo.
Sulla base della circolare n. 1/2013, il ravvedimento, pare ammesso solo entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, intendendosi per tale:
- sia quella che va inviata per la prima volta (quando sorge il presupposto impositivo)
- sia quella presentata in occasione di fatti che cagionano la debenza di una diversa imposta.
Una volta decorsi i 90 giorni, non sembra più possibile fruire del ravvedimento operoso, salvo la presenza di una particolare disciplina nel regolamento comunale.
Entro il termine dei 90 giorni, affinché il ravvedimento abbia effetto è, quindi, necessario versare l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/10 del minimo, nonché presentare la dichiarazione.
2) dichiarazione infedele
È “infedele” la dichiarazione che, ancorché presentata nei termini, riporti dati non corrispondenti a quelli reali che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo
Pertanto, nel caso in cui l’errore commesso nella dichiarazione abbia inciso sulla determinazione dell’imposta, è prevista la sanzione è compresa tra il 50% ed il 100% della maggior imposta non versata un minimo di 50 euro.
Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso permette di ridurre la sanzione ordinaria:
- ad 1/9 del minimo, ovvero al 5,5556%, se il ravvedimento avviene entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione che si desidera correggere;
- ad 1/8 del minimo, ovvero al 6,25%, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Sono inoltre ovviamente dovuti gli interessi nella misura legale.
Qualora l’imposta sia stata versata, ma la dichiarazione contenga degli errori trova applicazione la sanzione minima di 50 euro; con il ravvedimento operoso detta sanzione viene ridotta:
- ad euro 5,56 (1/9 della sanzione minima), se il ravvedimento avviene entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione che si desidera correggere;
- ad euro 6,25 (1/8 della sanzione minima), se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Tardiva presentazione della dichiarazione
Come per la dichiarazione dei redditi, anche in materia di IMU è concessa la possibilità di presentare la dichiarazione ad essa relativa entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni applicabili.
Per la tardiva presentazione della dichiarazione va applicata la sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo.
Si hanno le seguenti sanzioni ridotte:
- 10% del tributo non versato (riduzione ad 1/10);
- 5 euro qualora il tributo sia stato versato.
La procedura di ravvedimento operoso deve completarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione.