Ultimo aggiornamento: 8 Ottobre 2020

I contribuenti non residenti devono presentare la dichiarazione dei redditi, nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti, per dichiarare i redditi di fonte italiana imponibili in Italia.
Infatti, in base alle norme attualmente vigenti, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente.
Pertanto, devono presentare la dichiarazione, qualificandosi come non residenti, le persone fisiche che nel periodo d’imposta precedente erano residenti all’estero e che nello stesso periodo hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.
A livello operativo il contribuente deve, sostanzialmente, verificare:
- la sussistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione;
- la propria residenza fiscale
VERIFICA N°1: SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
La prima verifica consiste nel controllare se si è obbligati o meno a fare la dichiarazione.
A tale proposito, sono previsti esoneri sia generali (applicabili, pertanto, sia ai non residenti che ai residenti) che particolari, espressamente applicabili solo ai non residenti.
Gli esoneri generali sono quelli validi anche per i contribuenti residenti come ad esempio aver solo reddito di lavoro dipendente o pensione oppure redditi che rientrano nella c.d. “no tax area”.
Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni di compilazione della dichiarazione Modello Redditi PF.
Va, comunque, ricordato che anche nel caso in cui non si è obbligati, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel nell’anno precedente o da acconti versati nello stesso anno.
Oltre ai predetti casi di esonero previsti per tutti i contribuenti a prescindere dalla residenza, non sono in ogni caso da dichiarare, e quindi il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:
- i redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
VERIFICA N°2: RESIDENZA FISCALE:
Una volta appurato il possesso di un reddito che determina l’obbligo di presentare la dichiarazione, il secondo passaggio prevede la verifica della propria residenza fiscale.
In particolare, per essere considerati fiscalmente “non residenti” in Italia, è necessario che i contribuenti si siano trovati nell’anno precedente nelle seguenti condizioni:
- non essere rimasti iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni);
- non avere avuto il domicilio in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta.
I predetti requisiti sono alternativi tra loro e non concorrenti: sarà sufficiente, pertanto, che manchi di uno solo di essi affinché un soggetto venga considerato fiscalmente residente in Italia.
Inoltre, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e la conseguente iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non sono elementi che consentono di escludere il domicilio o la residenza nello Stato, in quanto questi ultimi, come precisato, sono criteri alternativi alle risultanze anagrafiche e sono desumibili con qualsiasi mezzo di prova.
N.B.:Va sottolineato che, oltre alle norme italiane, per stabilire la residenza fiscale di un individuo, in alcuni casi, possono tornare utili le Convenzioni internazionali stipulate tra i vari Stati, ove esistenti.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
Stabilito l’obbligo di presentazione della dichiarazione e la sussistenza della posizione di “non residente”, il contribuente, per la presentazione della dichiarazione può avvalersi di due distinte modalità:
- presentazione dall’Italia;
- presentazione dall’estero.
PRESENTAZIONE DALL’ITALIA:
Il contribuente può presentare la dichiarazione utilizzando uno dei seguenti canali:
- presentazione telematica, che può avvenire per il tramite di un intermediario abilitato oppure direttamente.
In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:
- consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
- conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell’intermediario che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest’ultimo rilasciati.
Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all’intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro la data di presentazione. Resta ferma la facoltà dell’intermediario di accettare o meno l’incarico.
L’intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica,
- presentazione cartacea.
Oltre alla modalità telematica, è possibile, per i contribuenti persone fisiche e solo in alcuni casi particolari, consegnare, con modalità cartacea, la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:
- agli uffici postali;
agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica.
PRESENTAZIONE DALL’ESTERO:

I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero, possono avvalersi:
- dell’invio della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente;
- della trasmissione telematica della dichiarazione.
Nel primo caso (spedizione dall’estero) dalla raccomandata o altro mezzo equivalente deve risultare con certezza la data di spedizione.
Inoltre, in caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) – Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura “Contiene dichiarazione Modello Redditi anno … Persone Fisiche”.
Se il soggetto non residente, invece, decide di inviarla mediante internet, deve richiedere il codice Pin, inoltrando una richiesta via web, tramite il sito http://fisconline.agenziaentrate.it, alla voce “Se non hai il Pin richiedilo Richiesta del Pin Cittadini italiani residenti all’estero”.
I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare, devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.
Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://fisconline.agenziaentrate.it.
Va, infine, ricordato che i contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
TERMINI DI PRESENTAZIONE:
Per i termini di presentazione valgono le stesse regole applicabili per la generalità dei contribuenti persone fisiche.
Pertanto, la dichiarazione deve essere presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet e da parte dell’intermediario abilitato (sia per le dichiarazioni predisposte dallo stesso che consegnate dai contribuenti) entro il 30 novembre.
VERSAMENTI:
Il versamento dell’imposta a saldo liquidata in dichiarazione e del primo acconto per l’anno successivo deve essere effettuato entro il 30 giugno (il termine può essere prorogato sino al 30 luglio pagando la maggiorazione dello 0,40%).
I versamenti non devono essere effettuati se gli importi a debito da versare a saldo, al netto dell’eventuale maggiorazione, non superano ciascuno 10,33 euro eccetto l’Iva che va versata se di ammontare non inferiore a euro 1,03.
Il secondo acconto delle imposte per l’anno successivo va effettuato entro il 30 novembre.
Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli contribuenti non residenti.
Tali soggetti, pertanto, possono effettuare i versamenti:
- presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all’estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l’anno a cui si riferisce;
- tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari di un codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
ATTENZIONE: Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.