Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio 2021

Con il Provvedimento 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo 730/2021 che accoglie i redditi dell’anno d’imposta 2020.
Fra le principali novità della dichiarazione di quest’anno, sono tante quelle legate ai provvedimenti adottati in seguito all’emergenza sanitaria da Coronavirus, quali il superbonus 110%, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, le detrazioni d’imposta per erogazioni liberali nella misura del 2 per mille IRPEF effettuate a favore delle associazioni culturali e ai diversi bonus per le facciate degli edifici, per le vacanze in Italia e per le bici e i servizi di mobilità elettrica.
LE SCADENZE DEL MODELLO 730/2021
La date da ricordare sono le seguenti:
- a partire dal 30 aprile, il nuovo modello 730/2021 sarà a disposizione, direttamente sul sito dell’agenzia delle Entrate, per chi volesse accedere alla versione precompilata;
- entro il 30 settembre si potràeffettuare la presentazione telematica.
E’ comunque previsto un invio scaglionato e precisamente:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate al CAF entro il 31 maggio;
- 29 giugno per le dichiarazioni presentate al CAF dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per le dichiarazioni presentate al CAF dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per le dichiarazioni presentate al CAF dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per le dichiarazioni presentate al CAF dal 1° al 30 settembre.
DETRAIBILI SOLO LE SPESE PAGATE CON BANCOMAT E CARTE DI CREDITO
Sempre in tema di novità, si ricorda che nel modello 730/2021 lespese che hanno diritto alla detrazione fiscale nella misura del19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020,saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile. Occorre, dunque, che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili, ad eccezione delle spese sostenute:
- per acquistare medicinali e dispositivi medici;
- per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Il contribuente dovrà dimostrare la tracciabilità del pagamento mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
N.B. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
QUADRO C – DEBUTTA LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Altre novità riguardano la misura introdotta in tema di riduzione del cuneo fiscale, vale a dire l’agevolazione che riconosce dal 1° luglio 2020 un credito ai lavoratori per ridurre la pressione fiscale.
L’agevolazione concessa sotto forma di trattamento integrativo, spetta a tutti i lavoratori che hanno un reddito di lavoro dipendente e assimilato fino a 40.000 euro e un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.
QUADRO E – ARRIVANO NUOVO SUPERBONUS E IL BONUS FACCIALE
Il nuovo superbonus del 110%, in vigore dal 1° luglio 2020, rappresenta una delle novità a maggior impatto sul modello.
Altra novità è il c.d. “bonus facciate”, la detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici che, però, è in vigore dal 1° gennaio 2020.
Nel Quadro E debutta anche la detrazione per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
BONUS VACANZE
Durante il 2020 è stato possibile, per alcune particolari categorie di contribuenti (sostanzialmente nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro) di beneficiare di un bonus fino ad un massimo di 500 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e bed & breakfast.
Poiché Il bonus è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto, nella dichiarazione deve essere indicato il predetto 20%.
Chiaramente l’importo deve essere indicato se il bonus è stato fruito entro il 31 dicembre 2020. Se il credito sarà utilizzato entro il 30 giugno 2021, non va indicato.
CREDITO D’IMPOSTA PER MONOPATTINI ELETTRICI E SERVIZI DI MOBILITÀ ELETTRICA
Per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro a coloro che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura.
Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. Il credito d’imposta spettante è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020.