Ultimo aggiornamento: 2 Febbraio 2017
Con la pubblicazione del modello 730/2017 (redditi 2016) sul sito dell’Agenzia delle entrate, è partita ufficialmente la campagna dichiarativa del 2017. Se sei un contribuente che utilizza il modello 730 può essere utile avere un promemoria con le date da ricordare (non solo da parte tua, ma anche da parte del CAF/consulente a cui ti rivolgi) per non farti trovare impreparato e, ancor peggio, far scadere i termini utili a completare correttamente l’iter dichiarativo.
Le date da ricordare nel 2017
31 marzo
Il datore di lavoro (sostituto d’imposta) deve consegnare al contribuente la Certificazione Unica (modello CU) relativa ai redditi corrisposti nel 2016 e alle ritenute effettuate.
15 aprile
Da questo giorno è possibile consultare la propria dichiarazione precompilata sul sito dell’Agenzia delle entrate
7 luglio
Il contribuente:
- presenta al CAF/professionista o al sostituto d’imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF.
- riceve dal CAF/professionista o sostituto d’imposta la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente e trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte;
- riceve dal CAF/professionista o sostituto d’imposta la copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
24 luglio
Il contribuente, se sceglie di farlo direttamente, senza avvalersi di un CAF/professionista, presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.
Entro questa data, anche i CAF/professionisti possono trasmettere le dichiarazioni purché entro il 7 luglio abbiano trasmesso almeno l’80% delle dichiarazioni prese in carico.
Dal mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati)
Il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, sono trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, viene trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi
2 ottobre
Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
25 ottobre
Il contribuente, se si accorge di eventuali errori, può presentare al CAF o al professionista abilitato una dichiarazione 730 integrativa.
10 novembre
Il contribuente riceve dal CAF/professionista la copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.
Mese di novembre
Il contribuente riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’IRPEF.
Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse mensile, viene trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.