Ultimo aggiornamento: 20 Novembre 2020

Il modello Redditi PF è un modello che permette di presentare la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche. A differenza del modello 730, la liquidazione delle imposte non avviene attraverso un sostituto d’imposta ma deve provvedere direttamente il contribuente.
I versamenti risultanti dal modello Redditi PF, devono essere effettuati, con il modello F24 entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione (o entro il 30 luglio, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse).
Attenzione: per i contribuenti per i quali sono previsti gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), nel 2020, le predette scadenze sono state posticipate al 20 luglio e al 20 agosto, con la possibilità di versare il dovuto entro il 30 ottobre, applicando la maggiorazione dello 0,8%.

I versamenti non devono essere effettuati, se gli importi a debito da versare a saldo, al netto dell’eventuale maggiorazione, non superano ciascuno 12 euro.
RATEIZZAZIONE
Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, versando in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
La rateizzazione si deve concludere entro il mese di novembre. Le scadenze successive alla prima rata sono differenziate tra contribuenti titolari di partita IVA (16 del mese) e non titolari (fine mese).
La rateizzazione prevede delle quote costanti per il debito d’imposta, maggiorate a titolo di interessi nella misura dello 0,33% mensile.
ACCONTI
Con le stesse modalità dei versamenti a saldo deve essere effettuato il versamento in acconto, pari, complessivamente, al 100%, sia per l’IRPEF che per l’IRAP dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
Il suddetto acconto:
– non va corrisposto, se l’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno precedente d’imposta risulta non superiore a euro 51,65;
– va corrisposto in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno precedente risulta pari o superiore a euro 51,65 ma non superiore a euro 257,52;
– va corrisposto in 2 rate, se l’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno precedente risulta di entità superiore a euro 257,52 di cui:
1) la prima rata, nella misura del 40%, da versare entro il 30 giugno (ovvero il 30 luglio con applicazione della maggiorazione 0,40%);
2) la seconda, nella restante misura del 60% da corrispondere entro il 30 novembre.
Attenzione: per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF sono effettuati, in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.
L’agevolazione riguarda anche:
– i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
– i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
– i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).
Acconti 2020 – Novità
Con riferimento agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi acconti 2020), non si applicano le sanzioni e gli interessi per omesso o insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione.
Inoltre, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente:
- se non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, è possibile regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute;
- è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Il modello Redditi Persone Fisiche deve essere inviato telematicamente, direttamente o tramite i soggetti incaricati (intermediari o gruppi in cui almeno una società/ente rientra tra i soggetti obbligati).
In alcuni casi è possibile utilizzare l’invio cartaceo, mentre particolari regole sono previste per l’invio dall’estero.
Presentazione cartacea- Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico solo i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione
I contribuenti non obbligati all’invio telematico possono consegnare la dichiarazione, indipendente dal proprio domicilio fiscale:
- a uffici postali;
- a Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate abilitati a fornire l’assistenza ai contribuenti per la compilazione, che ne cureranno l’invio per via telematica;
- a intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente all’Agenzia delle Entrate, avvalendosi del servizio telematico Internet.
Presentazione telematica
La presentazione telematica può essere:
- diretta;
- per il tramite di intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc.).
Presentazione dall’estero
Le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate mediante spedizione effettuata dall’estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico.
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) – Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura “Contiene dichiarazione mod. Redditi – Persone Fisiche”.
Prova di presentazione
La prova della presentazione della dichiarazione è data:
- dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti incaricati;
- dalla ricevuta dell’ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata (quest’ultima per la spedizione dall’estero).
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Salvo eventuali proroghe la dichiarazione, per i soggetti non obbligati all’invio telematico, può essere presentata ad un ufficio postale tra il 2 maggio e il 30 giugno.
Tutti coloro i quali, invece, trasmettono la dichiarazione in via telematica possono inviarla entro il termine del 30 novembre.