Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2021

A partire dal 2 maggio 2021 è possibile presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per il periodo d’imposta 2020 (modello Redditi 2021).
La dichiarazione contiene alcune novità frutto delle norme emanate durante il 2020, alcune delle quali per fronteggiare gli effetti sull’economia generati dall’epidemia da Coronavirus.
Proviamo ad evidenziare le principali novità non prima di aver sintetizzato le regole generali della dichiarazione.
Soggetti obbligati alla presentazione
Devono presentare il modello Unico PF:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre € 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero di cui si dirà in seguito;
- i lavoratori dipendenti ai quali sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una Certificazione Unica);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2, comma 2 (dl002011081300138ar0002ac002a), D.L. n. 138/2011);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera € 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
Ricorda
Anche nel caso in cui non ci sia l’obbligo, è sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata l’anno precedente o da acconti versati nello stesso anno.
Chi è esonerato dalla presentazione
E’ esonerato dalla dichiarazione chi, nel 2020, ha conseguito:
- solo reddito da fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se viene chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a € 8.000 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a € 8.000 nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a € 8.000 nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute;
- redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a € 7.500 goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad € 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a € 500;
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a € 7.500);
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi sui conti correnti bancari o postali, redditi derivanti da lavori socialmente utili);
- solo redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a € 30.658,28;
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
Come si presenta
Ad eccezione di casi particolari, il modello Redditi PF va presentato con modalità telematica.
La trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata:
- direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- tramite gli Uffici dell’Agenzia, che forniscono assistenza anche per la compilazione.
Quando si presenta
Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione, salvo proroghe, è fissato al 30 novembre 2021.
Novità del Modello Redditi PF/2021
Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente | Dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef. |
Detrazione Superbonus | Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali. |
Detrazione Bonus facciate | Dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. |
Campione d’Italia | Dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. |
Nuova casella “Codice Stato estero” | I contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia. |
Credito d’imposta per i monopattini elettrici e i servizi di mobilità elettrica | Per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. |
Due per mille associazioni culturali | E’ possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nella scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef). |
Riduzione in base al redditi di alcune detrazioni d’imposta | Da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. |
Credito d’imposta Bonus vacanze | Se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto. |
Rivalutazioni terreni e partecipazioni | Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2020. L’imposta sostitutiva dei terreni è stata aumentata ed equiparata a quella delle partecipazioni ed è pari all’11 per cento. |