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28 Novembre 2020 a cura di admin

BONUS FACCIATE

Ultimo aggiornamento: 28 Novembre 2020

E’ possibile fruire di una detrazione Irpef, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone residenziali.

LAVORI AMMESSI:

Si deve trattare di lavori eseguiti su edifici esistenti ubicati in zona A o B come individuate dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Andando nel dettaglio:

  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

N.B: Inoltre, ferme rimanendo le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

INTERVENTI SUL PUNTO DI VISTA TERMICO

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, tali interventi devono soddisfare specifici requisiti in materia di:

  • certificazione, raccolta dei dati, monitoraggio sugli stessi . Si segnalano anche le regole in materia di elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici, sull’APE e sulla relativa durata;
  • trasmittanza termica.

MODALITÀ OPERATIVE PER IL PAGAMENTO

Il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

COME AVVALERSI DELLA DETRAZIONE

Inoltre, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a:

  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti;
  • comunicare preventivamente all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;
  • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

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