Ultimo aggiornamento: 24 Settembre 2020
Il Decreto Rilancio (art. 125 D.L. n. 34/2020) ha previsto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Scopo esplicito della norma è di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
Il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
SOGGETTI INTERESSATI:
- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- enti e società IRES;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.
La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile
- dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell’ambito soggettivo: i soggetti in regime forfetario;
- i soggetti in regime di vantaggio, gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
ATTENZIONE: Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
QUALI SPESE SONO AMMESSE:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l ‘attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
COME CALCOLARE IL BONUS:
L’Agenzia delle entrate ha dato attuazione alla norma di cui si discute con due distinti provvedimenti datati, rispettivamente 10 luglio 2020 e 11 settembre 2020.
Innanzitutto, con il provvedimento 10 luglio 2020 ha approvato il modello di comunicazione da inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per 15,6423%, percentuale che è stata resa nota con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 11 settembre 2020, troncando il risultato all’unità di euro.
Questa percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
COME UTILIZZARE IL BONUS:
Si può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
b) in compensazione, utilizzando, nel modello F24, il codice tributo “6917”a partire dal 14 settembre 2020.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.