Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio 2017
Entro il 31 marzo 2017, il condominio deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati per permettere agli inquilini, che ne hanno i requisiti, di cedere il bonus risparmio energetico (detrazione IRPEF del 65%) per le spese effettuate nel 2016.
Chi può cedere il bonus risparmio energetico
Sono interessati i contribuenti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) e, più precisamente:
- chi ha solo redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- chi percepisce redditi di lavoro dipendente, con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
- chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo non superiore a 4.800 euro.
Come e a chi cedere il bonus
Il bonus risparmio energetico cedibile è pari al 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, poste a carico al singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione.
La cessione può essere effettuate nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il credito può essere utilizzato dai fornitori in compensazione mediante F24, in 10 quote annuali di pari importo, a partire 10 aprile 2017.
La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.
Quali sono gli adempimenti da seguire
Ai fini della cessione è necessario che il condominio effettui entro il 31 dicembre 2016 il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito mediante l’apposito bonifico bancario o postale.
La cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi di riqualificazione energetica iniziati in anni precedenti.
In merito alla procedura da seguire per cedere il credito, va ricordato che:
- i condomini devono manifestare la volontà di cedere il credito dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da una specifica comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori;
- i fornitori, a loro volta, devono comunicare in forma scritta al condominio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati;
- entro il 31 marzo 2017, il condominio deve trasmettere, direttamente o tramite intermediari, apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione dei dati del bonus risparmio energetico
Riguardo a quest’ultimo adempimento (comunicazione SRE), che va fatto utilizzando un apposito software, occorre i seguenti dati:
- totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese;
- codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;
- codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
Attenzione
Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia della cessione del credito.