Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio 2021

La disciplina sul c.d. “cuneo fiscale” prevista dalla manovra dello scorso anno e resa operativa con il D.L. n. 3/2020, viene estesa anche a tutto il 2021, con qualche novità.
Tale norma aveva disposto l’applicazione anche per il 2021 del bonus per i lavoratori con redditi non superiori a 28.000 euro, raddoppiandone la misura da 600 a 1.200 euro dal 1° gennaio 2021.
Per l’ulteriore detrazione spettante, ai titolari di reddito superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, invece, era stata prevista l’applicazione solo per il secondo semestre 2020.
Con la Legge di bilancio 2021 e, con un Decreto Legge contestuale emanato per definire con meggiore precisione la norma, tale ulteriore detrazione è stata estesa al 2021.
COS’E’ IL CUNEO FISCALE
Prima di addentrarci nell’analisi delle novità, chiariamo cosa si intende per “cuneo fiscale”.
Con tale termine viene identificato il complesso del carico fiscale che grava sui lavoratori dipendenti.
Più precisamente, il cuneo fiscale non è altro che la differenza tra il compenso lordo che il datore di lavoro riconosce al lavoratore e il netto che gli viene corrisposto in busta paga.
DISCIPLINA SUL CUNEO FISCALE
La Manovra di bilancio dello scorso anno aveva introdotto, con effetto dal 1° luglio 2020, una nuova disciplina per ridurre il cuneo fiscale, ovvero la tassazione per i lavoratori dipendenti.
Si è trattato di una norma che ha preso il posto del c.d. “Bonus Renzi” ovvero del bonus di 80 euro mensili introdotto nel 2014 per i redditi non superiori a 26.600 euro, rimasto operativo fino al 30 giugno 2020.
In particolare, con il decreto attuativo (D.L. n. 3/2020), è stato previsto:
- dal 1° luglio 2020, un trattamento integrativo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. L’importo raddoppia passando a 1.200 euro dal 2021;
- una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, spettante dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma fino a 40.000 euro.
ULTERIORE DETRAZIONE
Come appena accennato, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è stato previsto che ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma fino a 40.000 euro spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
PROROGA PER IL 2021
L’ulteriore detrazione, così come scritta in origine, valeva solo fino al secondo semestre 2020.
Con la Legge di bilancio 2021 è stato deciso il suo rinnovo per il 2021 con qualche novità.
Infatti, è stato previsto che l’ulteriore detrazione, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, spetta nei seguenti importi:
- 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
MODALITÀ OPERATIVE
Una regola comune ad entrambe le misure riguarda il reddito complessivo da considerare ai fini del calcolo delle agevolazioni, ossia:
- rilevano le quote esenti dei redditi agevolati per i ricercatori rientrati in Italia e degli impatriati;
- non si tiene conto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
I sostituti d’imposta:
- devono determinare la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.
- devono effettuare le verifiche di spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.
- non devono procedere all’erogazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale nel caso in cui espressamente il lavoratore abbia formulato tale richiesta.
Inoltre:
- l’importo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro.
- i sostituti d’imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza delle agevolazioni
- se non risultano spettante, in tutto o in parte, i sostituti d’imposta provvedono al recupero dell’importo, in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro;
- il credito erogato viene recuperato dai sostituti d’imposta mediante la compensazione nel modello F24 utilizzando il codice tributo 1701.