Ultimo aggiornamento: 8 Ottobre 2020

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto una serie di disposizioni per incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni o verdi (c.d. “ecobonus”).
In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:
- a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
- 0-20 CO2g/km : 6.000 Contributo (euro)
- 21-60 CO2g/km : 2.500 Contributo (euro)
- in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
- 0-20 CO2g/km : 4.000 Contributo (euro)
- 21-60 CO2g/km : 1.500 Contributo (euro)
Se il listino prezzi ufficiale della casa produttrice indica prezzi in una valuta diversa dall’euro, al fine di determinare i presupposti per l’applicazione del contributo (ossia, il prezzo inferiore a 50.000 euro) si può tener conto del cambio delle valute estere accertato, su conforme parere della Banca d’Italia, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, in relazione al mese precedente a quello di acquisto dell’autovettura.
ATTENZIONE:
Nel caso di rottamazione, il veicolo consegnato deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.
In caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.
MODALITÀ OPERATIVA:
Dal punto di vista operativo è previsto che, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Per ottenere gli incentivi i concessionari devono prenotarsi su un’apposita piattaforma on line, disponibile all’indirizzo https://ecobonus.mise.gov.it.
Con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it, lo stesso ministero comunica annualmente l’avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi, ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse. Sul medesimo sito vengono rese pubbliche in tempo reale le informazioni sull’andamento della misura, con particolare riferimento alle disponibilità del fondo.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta non è soggetto ai limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (1 milione di euro nel 2020).
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
CONTRIBUTO 2020 PER GLI ACQUISTI 2020:
Fermo restando quanto detto sopra, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:
- per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:
- 0-20 Co2/km : 2.000 contributo (euro)
- 21-60 Co2g/km : 2.000 contributo (euro)
- 61-90 Co2g/km : 1.750 contributo (euro)
- 91-110 Co2g/km : 1.500 contributo(euro)
- per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:
- 0-20 Co2g/km : 1.000 contributo (euro)
- 21-60 Co2g/km : 1.000 contributo (euro)
- 61-90 Co2g/km : 1.000 contributo (euro)
- 91-110 Co2g/km : 750 contributo (euro)
I contributi di cui sopra sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:
a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a 50.000 euro, IVA esclusa;
b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA.
Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui sopra, i contributi sono cumulabili con il contributo previsto dalla Legge n. 145/2018 di cui si è detto in precedenza.
Inoltre, le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.
Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari, hanno diritto a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.