Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2016
I contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione con Equitalia possono fruire di una nuova rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando una istanza entro il 20 ottobre 2016.
Il nuovo piano è concesso anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state integralmente saldate.
Sempre entro il 20 ottobre è possibile ripristinare le dilazioni con l’Agenzia delle entrate relative ad acquiescenze ad accertamenti nonché ad accertamenti con adesione, decadute tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016.
Quali rate si possono riattivare?
Riguardo alle rateazioni decadute con Equitalia, è possibile richiedere il ripristino delle rateazioni sia fiscali che no (ad esempio contributi previdenziali), scadute al 1° luglio 2016, comprese le maxi dilazioni di 10 anni.
Invece, per le rateazioni con l’Agenzia delle entrate, si tratta di quelle relative alle imposte oggetto di accertamento (imposte sui redditi, Iva, registro, ecc.), per le quali si è decaduto dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016.
Come si richiede la nuova rateazione ad Equitalia?
Per essere riammessi alla rateazione occorre presentare apposita domanda entro il 20 ottobre 2016.
Il modello è disponibile sul sito di Equitalia insieme alle relative istruzioni.
Quante nuove rate è possibile ottenere?
E’ possibile nuovamente rateizzare l’importo dovuto, sino ad un massimo di 72 rate – fatti salvi i piani di rateizzazione con un numero di rate superiore a 72 già approvati – anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non siano state integralmente saldate.
Attenzione
Il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Inoltre, fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.
Qual’è il limite per ottenere la rateazione con una semplice domanda?
Il limite entro il quale è possibile ottenere la rateazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è stato elevato da 50.000 a 60.000 euro.
Come si può riprendere la rateazione con l’Agenzia delle entrate?
Possono chiedere di essere riammessi anche i contribuenti che hanno definito le somme dovute mediante adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento, se hanno optato per il pagamento in forma rateale e sono decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento.
Le condizioni sono:
- la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016;
- alla data di presentazione dell’istanza è presente un debito residuo ancora da pagare.
Per ottenere la riammissione è sufficiente presentare, entro e non oltre il 20 ottobre 2016, all’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, una istanza in carta semplice nella quale riportare l’indicazione degli estremi dell’atto a cui si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l’importo ancora dovuto.
La domanda deve essere presentata mediante:
- consegna diretta presso l’Ufficio;
- invio per raccomandata;
- invio per posta elettronica certificata.
Effettuati gli opportuni controlli, l’Ufficio informa il contribuente circa l’accoglimento dell’istanza presentata mediante una comunicazione:
- consegnata direttamente;
- inviata con raccomandata con avviso di ricevimento;
- inviata con posta elettronica certificata qualora il contribuente abbia utilizzato lo stesso mezzo per la presentazione dell’istanza, ovvero ne abbia fatto espressa richiesta nell’istanza stessa.
Tale comunicazione indica, inoltre, al contribuente l’importo della rata iniziale che deve essere versato mediante modello di delega F24.
Attenzione: nel mod. F24 è opportuno riportare il codice dell’atto originario a cui il piano rateale si riferisce.
Dopo aver effettuato il versamento della rata iniziale, il contribuente deve inviare, entro dieci giorni, la quietanza dell’avvenuto pagamento all’Ufficio competente.
Quest’ultimo, sulla base della data di effettivo versamento della prima nuova rata, predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e dei relativi importi dovuti, comprensivi degli interessi di rateazione aggiornati nel loro ammontare in base alle suddette scadenze.