Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2016
Si apre la possibilità, per i contribuenti decaduti dai piani di rateazione di debiti fiscali, di essere riammessi al pagamento rateale.
La norma, prevista dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 commi 134-138, Legge n. 208/2015) è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate con la circolare 22 aprile 2016, n. 13/E.
Cosa prevede la legge di stabilità
In base a quanto previsto dalla legge di stabilità, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (si fa riferimento all’atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure, all’acquiescenza), i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 218/1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
Pertanto il beneficio:
• spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015;
• è limitato al solo versamento delle imposte dirette;
• è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.
Passando agli adempimenti a carico del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, viene previsto che: il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, deve trasmettere copia della relativa quietanza all’Ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Una volta ricevuta la quietanza, l’Ufficio:
1. ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione;
2. verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
Viene previsto che le somme versate, ove superiori all’ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate, non sono ripetibili.
Inoltre:
• il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta decadenza dal beneficio, con l’esclusione di ogni ulteriore proroga;
• una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive.
A tale proposito, sebbene la legge non lo precisi, in caso di decadenza, è verosimile che l’interessato possa usufruire della dilazione delle somme secondo le consuete regole previste per le cartelle facendo richiesta ad Equitalia.
È prevista inoltre una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle Pubbliche amministrazioni (art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973).
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Come anticipato, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 13/E del 22 aprile 2016, ha precisato i termini e le modalità degli adempimenti necessari a consentire la riammissione al benefici, chiarendo, tra gli altri, i seguenti aspetti:
• i contribuenti che possono essere riammessi in rateazione devono aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure, per acquiescenza. Inoltre, devono aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive;
• sono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione;
• le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette, quindi, limitatamente al versamento dell’Irpef, Ires, Addizionali e Irap. Restano pertanto escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’Iva;
• non va presentata alcuna istanza: infatti, il contribuente può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L’acquisizione della quietanza, precisa il documento di prassi, è indispensabile affinché l’Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento;
• lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare;
• dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi;
• ripreso l’iter della rateazione, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.