Ultimo aggiornamento: 10 Novembre 2016
E’ possibile, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati a Equitalia negli anni dal 2000 al 2015, estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni (anche previdenziali) e gli interessi di mora. Lo prevede un decreto collegato alla Manovra fiscale 2017 (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193). La norma contiene, dunque, un’opportunità per chiudere le proprie pendenze con il Fisco (ma anche con l’INPS) ma è opportuno rispettare alcune regole (contenute in alcune FAQ pubblicate da Equitalia) che si sintetizzano di seguito.
Avvertenza
Le indicazioni che si riportano di seguito si riferiscono al decreto così come pubblicato in origine. Va, però, ricordato che, in sede di conversione in legge del predetto decreto, sicuramente, verranno apportate alcune modifiche anche sostanziali, per cui si rimanda a successivi interventi per eventuali aggiornamenti.
Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?
La definizione agevolata si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.
Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?
Per aderire alla definizione agevolata dei ruoli occorre presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Modulo DA1) disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia.
Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.
Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?
La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017.
Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?
Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.
Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?
Chi aderisce pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Per le multe stradali, invece, l’adesione comporta solo l’abbuono degli interessi di mora e delle maggiorazioni previste dalla legge (quindi, la multa resta dovuta).
Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?
Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento.
E’ possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 4 rate: le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.
Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto?
Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.
Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?
Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto.
Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?
Sì, per aderire si deve espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
Come e dove si può pagare?
Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.