Ultimo aggiornamento: 24 Marzo 2017
Per chi ha ruoli dal 2000 al 2016 pendenti con Equitalia può estinguere il proprio debito versando solo la quota capitale, gli interessi, gli aggi e le spese di notifica. L’importo dovuto può essere rateizzato in 5 rate.
Sono due delle più importanti novità contenute nel D.L. n. 193/2016 convertito in legge.
Rottamazione ruoli: come fare, termini da rispettare e importi da versare
- la sanatoria interessa i ruoli notificati dal 2000 al 2016;
- chi aderisce deve pagare solo la quota capitale, gli interessi e gli aggi, oltre alle spese per le procedure esecutive e alle spese di notifica della cartella di pagamento; non sono dovute le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora (attualmente pari al 4,13% annuo), le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali;
- entro il 28 febbraio 2017, Equitalia, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione relativa agli accertamenti esecutivi, ovvero notificato l’avviso di addebito INPS;
- è possibile dilazionare l’importo dovuto in 5 rate (3 nel 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre e 2 nel 2018 nei mesi di aprile e settembre) sulle quali sono dovuti gli interessi, a decorrere dal 1° agosto 2017, ma fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018;
- per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre;
- si fissa al 21 aprile 2017 la scadenza per inviare ad Equitalia il modello DA1 per chiedere l’agevolazione. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;
- si fissa al 15 giugno 2017 la data per avere la risposta da parte di Equitalia, che dovrà mettere a disposizione i dati necessari a individuare i carichi definibili o presso i propri sportelli oppure nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale;
- può aderire anche chi ha già in essere rateazioni pendenti: in questo caso, quanto già versato non può essere restituito;
- limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., la preclusione alla rateizzazione non opera se, alla data di presentazione del modulo DA1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell’avviso di accertamento esecutivo ovvero dell’avviso di addebito INPS;
- sono sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016;
- in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della sanatoria; in tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato;
- la sanatoria interessa anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la sanatoria si applica limitatamente agli interessi;
- le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.
- la definizione agevolata può riguardare il singolo carico a ruolo o affidato;
- è possibile la rottamazione delle pendenze anche nei Comuni dove non opera Equitalia.