Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2016
Niente detrazione IRPEF per le spese sostenute per il trasporto scolastico.
E’ una delle ultime indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria in merito alla detrazione delle spese scolastiche.
Nel tempo, però, il Fisco si è espresso su molti casi particolari ammettendo o vietando la possibilità di fruire dell’agevolazione.
Vale la pena, quindi, di riassumere i casi in cui è possibile indicare nella dichiarazione (730 o Unico) le spese e quelli in cui tale possibilità viene preclusa, non prima di aver accennato alle regole generali.
Le regole generali sulla detrazione
Le spese detraibili sono, generalmente, quelle pagate per l’iscrizione alla scuola o università.
Attualmente è possibile detrarre dall’IRPEF, nella misura del 19%:
- le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente (quindi, la detrazione massima è pari a 76 euro per studente);
- le spese universitarie, ma solo per un importo non superiore a quello stabilito annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Si alla detrazione
- Corsi di dottorato di ricerca, ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari (il master deve essere assimilabile, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione e deve essere gestito da istituti universitari, pubblici o privati);
- Corso per laureati presso la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario;
- Partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
- Spese di iscrizione ai conservatori musicali;
- Spese per corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie (nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”);
- Spese per Istituti tecnici superiori (ITS);
- Spese per la mensa scolastica (detraibili anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola);
- Spese sostenute per i servizi scolastici integrativi (assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola);
- Spese per frequenza di istituti universitari stranieri;
- Spese per corsi di laurea presso università telematiche.
No alla detrazione
- Contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero;
- Spese di trasporto (nemmeno se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola).