Ultimo aggiornamento: 25 Settembre 2020
Il Decreto Rilancio ha introdotto una detrazione pari al 110% (chiamato Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 che va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Il Superbonus si applica solo a determinate tipologie di spese, limitate, quasi esclusivamente, a quelle per il conseguimento del risparmio energetico (c.d. “ecobonus”) e la prevenzione dei rischi sismici (c.d. “sismabonus”).
Inoltre, è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
SOGGETTI INTERESSATI:
Interventi effettuati:
- dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa;
- dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dalle ONLUS.
ESCLUSI: Interventi per la riqualificazione energetica degli edifici sostenuti dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
INTERVENTI ECOBONUS AMMESSI:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione.

- Per quanto riguarda l’intervento riportato al punto 1), è fruibile nel limite di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
- Invece per quanto riguarda gli interventi di cui ai punti 2) e 3) il limite di spesa è pari a 30.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (anche su spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito)
Gli interventi:
- devono rispettare i requisiti ministeriali definiti con apposito D.M.;
- devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
INTERVENTI DI SISMA BONUS AMMESSI:
- interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione
- interventi con una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 70%) o due classi di rischi (vecchia detrazione dell’80%)
- interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, con passaggio ad una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 75%) o due classi di rischi (vecchia detrazione dell’85%) per un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio
- interventi di cui ai punti precedenti fruibili dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti
Stipula di polizza assicurativa: Per i suddetti lavori, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF del 19% prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR, spetta nella misura del 90%.
ESCLUSIONE: Il superbonus non si applica agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO AMMESSI:
Installazione:

- di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
- contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
L’installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di ecobonus o sismabonus di cui si è detto sopra.
OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA:
È prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di trasformare il bonus in uno sconto in fattura o trasformalo in credito cedibile.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente è tenuto:
- a richiedere, ad un dottore commercialista, consulente del lavoro o un CAF, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi;
- a farsi rilasciare:
- in caso di ecobonus, l’asseverazione da un tecnico che va trasmessa all’ENEA .