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1 Ottobre 2020 a cura di admin

ACCONTO IVA

Ultimo aggiornamento: 8 Ottobre 2020

I soggetti IVA sono tenuti a versare un acconto dell’imposta relativa all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre).

Una volta determinato l’importo dovuto, il relativo versamento va effettuato entro il 27 dicembre.

Per la determinazione dell’acconto esistono 3 metodi:

  • Metodo storico: consiste nel calcolare l’importo dovuto nella misura dell’88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell’anno precedente;
  • Metodo previsionale: il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento;

Metodo analitico: in questo caso, si effettua una vera e propria liquidazione IVA considerando le operazioni, attive e passive, sino al 20 dicembre. 

SOGGETTI OBBLIGATI:

Sono obbligati a versare l’acconto IVA i contribuenti che effettuano:

  • liquidazioni e versamenti mensili;
  • liquidazioni e versamenti trimestrali.

N.B.:Da tener presente che sono previsti particolari regole per alcune specifiche fattispecie e, precisamente in caso di:

  • soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni;
  • soggetti che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • operazioni straordinarie (scissione, fusione, trasformazione);
  • passaggio da un regime di liquidazione trimestrale a mensile e viceversa;
  • contabilità separata.

SOGGETTI ESONERATI:

Non sono tenuti al versamento dell’acconto IVA:
  • coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
  • coloro che hanno cessato o cesseranno l’attività nell’anno di riferimento, ma in ogni caso anteriormente all’1 dicembre,se contribuenti mensili, o all’1 ottobre, se contribuenti trimestrali;
  • i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre dell’anno precedente, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;
  • i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre dell’anno precedente, ovvero dalla dichiarazione relativa all’anno precedente (per i trimestrali “per opzione”), risultava un credito IVA;
  • i soggetti che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione dell’anno in corso con un’eccedenza detraibile d’imposta;
  • i contribuenti trimestrali “per opzione” che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per l’anno in corso;
  • i contribuenti in regime agricolo di esonero;
  • i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento;
  • le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario;
  • i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
  • i contribuenti.

MODALITÀ DI VERSAMENTO:

L’acconto IVA deve essere versato solo se l’importo è uguale o superiore a 103,29 euro e non può essere rateizzato.

Per il versamento degli acconti, tutti i soggetti devono utilizzare il modello di pagamento F24, esclusivamente con modalità telematiche.

I codici tributo da utilizzare sono:

  • “6013” per i contribuenti mensili
  • ”6035” per quelli trimestrali.

SANZIONE AMMINISTRATIVA:

La sanzione amministrativa prevista in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto è pari al 30% dell’importo non versato oltre ad interessi.

OMESSO VERSAMENTO IVA:

Per il reato di omesso versamento Iva la soglia di punibilità a 250 mila euro per ciascun periodo d’imposta.

Pertanto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni “chiunque”, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo:

  • omette il versamento dell’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale
  • se di ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta.

Il reato si realizza, quindi, se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo. Entro il 27 dicembre è opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA.

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