Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2016
Un congiunto viene meno e gli eredi scoprono che aveva debiti fiscali con Equitalia o con l’Agenzia delle entrate. Al dolore per la perdita del familiare, si aggiunge la paura di essere chiamati in causa, quali eredi, per i debiti fiscali del caro estinto.
La prima domanda che l’erede si pone è: posso evitare in qualche modo di essere chiamato a saldare i debiti fiscali del defunto? E, comunque, nel caso in cui ciò non sia possibile, qual’è la mia responsabilità in qualità di erede?
A queste domande cerchiamo di dare qualche risposta di seguito.
Gli eredi possono essere chiamati a versare le tasse dovute dai defunti?
La risposta a questa prima domanda è SI.
Infatti, come regola generale, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Ciò vuol dire che, in qualità di erede, si può essere chiamati a saldare i debiti del defunto per le tasse che questi doveva all’Erario prima della sua morte.
Ma vi è di più: la responsabilità è solidale, nel senso che, se ci sono più eredi, ciascuno può essere chiamato a saldare l’intero debito.
Quindi, il primo punto fermo è: gli eredi non sono immuni da responsabilità e, ciascuno di essi (se sono più di uno) può essere invitato a pagare le tasse che il defunto doveva all’Erario.
E’ possibile evitare la responsabilità?
Anche a questa domanda è possibile rispondere di SI.
Infatti, in caso di rinuncia all’eredità, il rinunciante non diventa erede e quindi non può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie del de cuius.
Pertanto, l’unico modo per evitare la responsabilità sui debiti fiscali del defunto è quello di rinunciare all’eredità.
Se non si rinuncia all’eredità, cosa si è tenuti a pagare?
A dire il vero, la responsabilità per gli eredi ha alcuni limiti.
Infatti, essi non sono tenuti a pagare le sanzioni, ma solo i debiti tributari.
Quindi, in capo agli eredi si trasmettono solo le imposte, ma non anche le eventuali sanzioni (c.d. intrasmissibilità).
L’intrasmissibilità opera indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo.
Se il defunto aveva in corso una rateazione cosa succede?
Può capitare che un contribuente, che ha in corso un piano di rateazione con il Fisco (Equitalia o Agenzia delle entrate), muoia mentre il pagamento delle rate non è ancora completato.
Si pone il problema se e come gli eredi siano tenuti a pagare le rate rimaste.
Anche in questo caso si applica il principio dell’intrasmissibilità: quindi, agli eredi non può essere richiesto il pagamento delle sanzioni, ma solo della parte delle rate corrispondente alle imposte.
Ma non solo: l’intrasmissibilità si manifesta anche se l’Amministrazione finanziaria, prima del decesso del contribuente, provveda a sanzionare quest’ultimo per il ritardato pagamento delle singole rate, oppure per la decadenza dal beneficio della rateazione.
Al contrario, restano dovute dagli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius.