Ultimo aggiornamento: 24 Settembre 2020

Si tratta di un istituto, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell’applicazione delle norme tributarie, versando l’eventuale imposta dovuta e usufruendo, a seconda dei casi, della riduzione o dell’annullamento delle sanzioni in base al tipo di violazione commessa.
Soggetti interessati:
Possono utilizzare il ravvedimento operoso, in generale, tutti i contribuenti, titolari o meno di partita IVA, compresi i sostituti d’imposta. Il contribuente o sostituto d’imposta deve effettuare il versamento delle imposte o ritenute dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione, nonché dei relativi interessi legali. È altresì necessario presentare la dichiarazione, ove fosse stata omessa ed inviare un’eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.
Sanzioni in caso di omesso o ritardato versamento di imposte dirette o IVA
In caso di omesso o ritardato versamento di imposte dirette, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Tale norma, per quanto concerne gli omessi o ritardati versamenti, prevede che:
- chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (dunque, 15%).
- salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (dunque, 0,1% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno);
- la sanzione del 30% si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni
- fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione del 30% si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
- In definitiva, soffermando l’attenzione sugli omessi/ritardati versamenti, è possibile affermare che:
- la sanzione base per omesso versamento è pari al 30% dell’imposta non versata;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è pari al 15% della maggiore imposta;
- per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo.
Riduzioni delle sanzioni:
In base alla norma attualmente in vigore, oltre ad essere possibile ravvedersi entro i 14 giorni successivi al termine fissato per l’adempimento, versando una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (cd. “ravvedimento sprint”), le sanzioni sono ridotte :
- 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
- 1/9 del minimo, se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore sono stati commessi.
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo);
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione , salvo che la violazione non riguardi mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto od omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale ;
- 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Il ravvedimento può essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza
Inoltre, il pagamento e la regolarizzazione mediante ravvedimento non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e di accertamento.
Cause ostative:
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, il ravvedimento è in ogni caso precluso, se al contribuente vengono notificati:
- atti di liquidazione/accertamento;
- comunicazioni riguardanti la liquidazione:
- delle imposte dovute a seguito di controlli automatizzati;
- delle imposte dovute a seguito di controllo formale;
- dell’IVA dovuta a seguito di controlli automatizzati.
Come si perfeziona il ravvedimento:
Il ravvedimento si perfeziona solo quando sono stati adempiuti tutti gli obblighi prescritti dalla normativa.
A tal fine, affinché il ravvedimento operoso esplichi effetti di regolarizzazione della violazione, il contribuente o sostituto d’imposta deve:
- in ogni caso, effettuare il versamento delle imposte o ritenute dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione, nonché dei relativi interessi legali;
- presentare la dichiarazione, ove fosse stata omessa;
- se necessario, inviare una eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.
Ravvedimento operoso sprint:
Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza, si applica la sanzione del 15%, ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Ciò vuol dire che per ogni giorno si applica una sanzione dell’1%, con la conseguenza che la misura della stessa è differenziata a seconda del momento in cui viene sanata la posizione.
La norma si ripercuote, ovviamente, anche sulla sanzione ridotta dovuta qualora, oltre a versare le somme, il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso.
Infatti, se il versamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, la riduzione di 1/10 prevista in caso di ravvedimento operoso è applicabile anche alla sanzione riferita a ciascun giorno di ritardo.
Dal quindicesimo giorno in poi, la norma non trova più applicazione e quindi si applica la sanzione piena, con la conseguenza che quella da ravvedimento è pari ad 1/10 (sino a 30 giorni) e quindi all’1,5%.