Ultimo aggiornamento: 29 Novembre 2020

Il Decreto rilancio prima (art. 177 D.L. n. 34/2020) e il Decreto Agosto (art. 78 D.L. n. 104/2020) poi hanno previsto una serie di esoneri per il versamento dell’IMU per il 2020.
Successivamente i Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020, D.L. n. 149/2020) hanno previsto altri esoneri, ma solo per alcune categorie e limitatamente alla rata di dicembre.
ESONERI PREVISTI DAL DECRETO RILANCIO E DECRETO AGOSTO
Innanzi tutto, sono stati esentati dal versamento della rata di giugno e dicembre gli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi; da segnalare che, con il decreto Agosto, è stato disposto che l’esenzione per le pertinenze, vale anche per la prima rata (nel decreto Rilancio ciò non era stato previsto);
- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
La condizione, valida anche per tutte le esenzioni di cui si dirà appresso è che i relativi soggetti d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate (fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e quelli della categoria D degli allestimenti espositivi e fieristici – primo e terzo punto di cui sopra).
Il decreto Agosto ha anche previsto nuove esclusioni, però, questa volta, con effetto solo sulla seconda rata.
In particolare sono interessati gli immobili:
- rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
Da segnalare anche che, per gli immobili di categoria D3 appena citati, l’esenzione si applicherà anche nel 2021 e 2022, salvo approvazione UE.
Inoltre, con un’altra disposizione, sempre contenuta nel Decreto Agosto (art. 78 bis) è stato previsto che, ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.
E’ evidente che la precisazione, che ha effetto retroattivo, impatta sulla disciplina agevolativa IMU per queste categorie di contribuenti (i terreni posseduti da CD e IAP non sono soggetti all’imposta).
ESONERI PREVISTI DAI DECRETI RISTORI
Pur confermando quanto previsto nel Decreto Agosto, con i due decreti ristori (Ristori e Ristori Bis) il Legislatore ha ampliato le categorie interessate dall’esonero del versamento della seconda rata.
Nel dettaglio, con il Ristori, è stato abolito il versamento per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
Si tratta delle categorie economiche riportate nell’Allegato 1 al decreto, le stesse categorie che beneficiano del contributo a fondo perduto (settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi).
E come per quella misura, anche per il versamento dell’IMU, l’esonero si applica a prescindere dalla collocazione territoriale dell’attività (quindi, sia in zona rossa che arancione o gialla).
Anche in questo caso, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.
Da ultimo, sull’argomento di cui si discute, è intervenuto anche il secondo Decreto Ristori.