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25 Settembre 2020 a cura di admin

IMU 2020

Ultimo aggiornamento: 25 Settembre 2020

La Legge di bilancio 2020 ha ridisegnato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

L’effetto principale delle nuove norme è dunque quello di eliminare la TASI, ciò non porterà ad un risparmio per il contribuente, ma è stato voluto esclusiva mento in ottica di semplificazione.

LA nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa.

NON è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare disabilitata di titolari di pensione estera iscritti all’AIRE.

N:B.: Si applica in tutti i comuni italiani al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, che mantengono l’autonomia impositiva.

SOGGETTI ATTIVI:

E’ il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso

SOGGETTI PASSIVI:

Sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono altresì soggetti passivi:

  • il genitore assegnatario della casa familiare;
  • il concessionario di aree demaniali;
  • il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale che vale ai soli fini dell’IMU.

COME PAGARE L’IMU 2020:

Bisogna utilizzare il modello F24 reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali. Il pagamento può avvenire anche online, oppure attraverso gli intermediari fiscali abilitati (commercialisti e consulenti fiscali).

Nel modello F24, bisogna compilare la ‘’sezione IMU e altri tributi locali’’ e gli importi da versare si indicano nella colonna ‘’importi a debito versati’’.

SCADENZA:  Il versamento dell’imposta per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con possibilità di versare interamente il dovuto entro il 16 giugno.

ATTENZIONE: In caso di versamento in due rate, a giugno si paga l’imposta dovuta per il primo semestre utilizzando aliquote e agevolazioni dell’anno precedente. In pratica a giugno 2020 paghi la metà di quanto hai versato per l’IMU e TASI nel 2019, a dicembre si fa il conguaglio in base a quanto delibera il Comune.

Per gli enti non commerciali, il versamento è effettuato in tre rate, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

ESENZIONI E RIDUZIONI:

Sono esenti dal tributo:

  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.

Si mantiene ferma l’applicazione dell’imposta ai partiti politici e alle fondazioni bancarie, per gli immobili da essi posseduti, indipendentemente dalla destinazione d’uso.

Prevista la riduzione al 75% dell’aliquota base stabilita dal comune per le abitazioni locate a canone concordato.

RISERVA A FAVORE DELLO STATO:

Allo Stato è riservato il gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

ALIQUOTE:

Abitazione principale

  • L’aliquota di base per l’abitazione principale di lusso è fissata allo 0,5% e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.

È confermata la detrazione di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Fabbricati rurali ad uso strumentale

  • L’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento.

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

  • Per i beni merce l’aliquota base è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote TASI per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall’IMU.

Terreni agricoli

  • L’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento

Immobili ad uso produttivo – Gruppo D

  • L’aliquota di base è determinata dalla somma delle aliquote IMU e TASI (0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.

Immobili diversi dall’abitazione principale

  • L’aliquota di base è pari allo 0,86%. E’ possibile per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.

MAGGIORAZIONE:

In sostituzione della maggiorazione della TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% sino all’1,14%, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l’aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento.

Inoltre, a decorrere dall’anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

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