Ultimo aggiornamento: 20 Novembre 2020
Il sistema di tassazione ai fini IRPEF prevede un versamento in acconto e un versamento a saldo, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Però, non tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi sono tenuti anche al versamento dell’acconto: infatti, esso non è dovuto se l’imposta calcolata per quel periodo è negativa (a credito) o se è a debito ma inferiore a 52 euro.
Come si determina l’acconto
In particolare, il versamento dell’acconto IRPEF è effettuato in due rate, salvo che l’importo preso a base del calcolo (imposta dovuta per l’anno precedente) non superi euro 257,52; se il primo acconto risulta inferiore all’importo di cui sopra, il versamento deve essere effettuato per intero entro il mese di novembre.
Se l’importo dovuto per l’anno precedente non è superiore a euro 51,65, non è dovuto nessun acconto.
La misura dell’acconto IRPEF è fissata al 100%.
In pratica, sono tenuti a versare l’acconto IRPEF, le persone fisiche che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi PF, hanno dichiarato un’imposta, relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, superiore a 51,65 euro (poiché i valori indicati nel modello sono arrotondati, l’imposta non deve superare 52 euro).
Si fa riferimento, dunque, al rigo “Differenza”, quadro RN.
Esempio
Si supponga che un contribuente ha “chiuso” la dichiarazione con un importo indicato nel rigo “Differenza” pari a 2.500 euro.
Poiché l’acconto complessivamente dovuto, pari a 2.500 euro (2.500 x 100%), supera il limite di 257,52 euro, c’è l’obbligo di versare due acconti.
Il primo acconto è pari a 1.000 euro (2.500 x 100% x 40%).
Il secondo acconto, invece, è pari a 1.500 euro (2.500 x 100% x 60%)
Versamenti in misura ridotta
Quella sopra delineata è la situazione derivante dal calcolo degli acconti con il c.d. “metodo storico”.
Se però il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nell’anno precedente o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.
Inoltre, l’importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l’acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di imposta per l’anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell’anno in corso, non è tenuto al versamento dell’acconto.
NB: In caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell’acconto si va incontro all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia (30% dell’importo non versato oltre agli interessi legali).
Compensazione eccedenze d’imposta
Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione, utilizzando il modello F24 .
Esempio
Qualora il contribuente abbia un saldo Irpef a credito e un debito a titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:
- utilizzare il credito Irpef in diminuzione dell’acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito Irpef sia superiore all’acconto Irpef dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna “Importi a credito compensati”. In caso, invece, di credito Irpef inferiore all’acconto Irpef dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l’importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna “Importi a debito versati” del modello F24;
- utilizzare il credito Irpef per diminuire l’acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna “Importi a debito versati” va indicato il debito Irpef e nella colonna “Importi a credito compensati” va indicato il credito Irpef risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.
Codici tributo
Di seguito si riportano i codici tributo da utilizzare per il versamento:
Imposta |
Codice tributo |
IRPEF saldo | 4001 |
IRPEF acconto prima rata | 4033 |
IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | 4034 |