Ultimo aggiornamento: 12 Dicembre 2016
Entro il 16 dicembre 2016 occorre versare il saldo dell’IMU e della TASI dovuta per il 2016 (la prima rata è scaduta il 16 giugno). In prossimità della scadenza può essere utile ripassare alcuni aspetti utili a non commettere errori nei calcoli e nel versamento.
Lo facciamo nella forma più immediata di domanda/risposta, prendendo spunto da alcune FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia.
1) Per il versamento di dicembre quali delibere comunali bisogna consultare?
Il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per l’anno 2016 a condizione che:
- l’atto sia stato adottato entro il 30 aprile 2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia, per i quali è stato stabilito al 30 giugno 2016 e poi ulteriormente differito al 31 luglio 2016 limitatamente ai comuni interessati dalle ultime elezioni amministrative);
- l’atto sia stato pubblicato sul sito internet del Ministero (www.finanze.it) entro il 28 ottobre 2016;
- l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.
2) Se sul sito internet del Ministero non c’è alcuna delibera IMU e TASI pubblicata per l’anno 2016 quali aliquote devono essere prese in considerazione ai fini del versamento del saldo?
In questo caso, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2015, tenendo conto, ovviamente, di alcune novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di abitazione principale (se non si tratta di abitazione di lusso non paga la TASI), terreni agricoli (non pagano l’IMU quelli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli) e immobili in comodato e locati a canone concordato (sono previste facilitazioni).
3) Se la delibera di determinazione delle aliquote IMU e TASI pubblicata sul sito www.finanze.it è stata approvata dal comune oltre il termine del 30 aprile 2016 deve essere considerata ai fini del versamento del saldo?
In linea generale, il versamento deve essere effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2015.
4) Se la delibera di determinazione delle aliquote IMU e TASI è approvata entro il termine di legge ma viene pubblicata sul sito www.finanze.it oltre la data del 28 ottobre 2016, le aliquote in essa contenute vanno applicate per l’anno 2016?
No, in tal caso le aliquote applicabili per l’anno 2016 sono quelle vigenti nel 2015, a meno che non si tratti di un comune in dissesto finanziario.
5) Se la delibera pubblicata sul sito internet per il 2016 stabilisce l’aumento delle aliquote dell’IMU sia per l’abitazione principale di lusso sia per gli altri immobili, considerato il blocco degli aumenti dei tributi locali, si applicano le aliquote vigenti per l’anno 2015?
Si.
6) Se la delibera pubblicata sul sito internet per il 2016, rispetto a quella applicabile per il 2015, introduce un’aliquota agevolata dell’IMU per gli immobili di categoria catastale C1 utilizzati direttamente dal possessore, ma, contestualmente, aumenta quella relativa ad un’altra fattispecie, nell’ipotesi in cui il contribuente utilizzi direttamente un negozio (C1) per l’esercizio della propria attività commerciale, può beneficiare dell’aliquota agevolata o l’intera delibera è inefficace perché prevede anche un aumento?
Il contribuente usufruisce dell’aliquota agevolata deliberata per i negozi in quanto l’atto deve considerarsi inefficace solo nella parte in cui dispone, per l’altra fattispecie, l’aumento dell’aliquota rispetto al 2015.
7) Come deve comportarsi il contribuente se la delibera pubblicata sul sito internet stabilisce per il comodato un’aliquota dell’IMU più alta di quella vigente nel 2015?
In virtù del c.d. blocco degli aumenti dei tributi locali, il contribuente deve applicare l’aliquota agevolata vigente nel 2015.
8) Deve essere versata la TASI anche se la delibera pubblicata sul sito internet per l’anno 2016 prevede l’applicazione ai c.d. fabbricati merce dell’aliquota dell’1 per mille, mentre nell’anno 2015 per gli stessi immobili il comune aveva disposto l’azzeramento dell’aliquota?
No. In questo caso, stante la sospensione dell’efficacia delle delibere che stabiliscono aumenti dei tributi locali, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, anche per l’anno 2016, non devono essere assoggettati alla TASI.
9) Se il comune per l’anno 2016 ha elevato l’aliquota dell’IMU dallo 0,76 per cento all’1,06 per cento, ma dalla lettura della delibera emerge che il comune si trova in una situazione di dissesto finanziario, gli aumenti stabiliti sono applicabili considerato il blocco dei tributi per il 2016?
Sì, in quanto è previsto espressamente che la sospensione dell’efficacia degli aumenti non operi per gli enti locali che deliberano il dissesto e il predissesto.
10) In caso di mancata approvazione di una delibera per il 2016, e di conseguente applicazione delle aliquote vigenti per il 2015, deve essere considerata anche la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille stabilita dal comune per tale ultimo anno?
No, in questo caso la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille vigente nel 2015 non è applicabile nel 2016 in quanto non confermata dal comune con espressa delibera del consiglio comunale, come invece richiesto dalla norma.