Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre 2020

Nel caso in cui ci si accorge di aver omesso il versamento dell’IMU oppure di aver versato un importo inferiore a quanto dovuto, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.
In questo caso, si beneficiano forti sconti sulle sanzioni, tanto maggiori quanto prima si corre ai ripari.
RAVVEDIMENTO IMU
Per le sanzioni in caso di ritardati od omessi versamenti si applica l’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede l’applicazione della sanzione del 30%, ridotta alla metà, se il pagamento avviene entro 90 giorni.
Ai fini dell’applicazione del ravvedimento, la sanzione è pari:
- all’1,5% (1/10 del 15%), se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine;
- all’1,67% (1/9 del 15%), se il pagamento viene eseguito dopo 30 giorni, ma entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine;
- al 3,75% (1/8 del 30%), se il versamento viene effettuato con ritardo superiore ai 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
N.B. In riferimento all’ultimo punto dell’elenco, si ricorda che, salvo la parentesi del 2019 e 2020, anni in cui la scadenza è stata il 31 dicembre, i termini per presentare la dichiarazione sono fissati al 30 giugno.
Pertanto, è questa la data da tener presente per effettuare il ravvedimento con sanzione ridotta ad 1/8.
Una particolarità del ravvedimento IMU riguarda il fatto che, a differenza di quanto previsto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e delle dogane, per l’IMU il ravvedimento è precluso nel caso in cui:
- la violazione è stata già constatata dall’Ufficio preposto;
- sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
- sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.), formalmente comunicate al contribuente o ai soggetti solidalmente obbligati.
Nei primi due casi, l’esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo.
Non sono invece di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.
COME SI COMPILA IL MODELLO DI VERSAMENTO
Per la compilazione del modello di pagamento, vanno seguite alcune semplici regole:
- il tributo omesso, indicato con l’apposito codice tributo, va cumulato con la sanzione e gli interessi;
- va barrata l’apposita casella “Ravv”.